Storica sentenza: “Anche le energie rinnovabili servono a tutelare il paesaggio”

Articolo originale di Filippo Franchetto (Nextville)

Un parere di compatibilità paesaggistica relativo ad un impianto fotovoltaico installato sul tetto non può basarsi su presupposti apodittici e generali, avulsi da una valutazione in concreto riferita allo specifico contesto paesaggistico.

Con sentenza n. 296 del 29 marzo 2021, il Tar della Lombardia ha annullato il provvedimento con cui la Soprintendenza negava il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un’abitazione, sita in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

I giudici ricordano l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa degli ultimi anni, che in occasione di più sentenze ha ribadito che “le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.”

Le Soprintendenze, quindi, sono tenute a effettuare valutazioni analitiche, che si facciano carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti e che tengano conto — ad esempio — del principio ormai assodato che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è “essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici“.

I giudici ritengono che questi e altri imprescindibili elementi siano del tutto assenti nel parere della Soprintendenza, che si limita ad affermare la non conformità dei pannelli fotovoltaici alla tutela paesaggistica basandosi prevalentemente sull’aspetto cromatico e sulla “tradizionalità” delle coperture impiegate nella zona.

Un’analisi del tutto generica e disancorata dallo specifico contesto sottoposto a tutela. Basti pensare che, nel caso in esame, il ricorrente ha ampiamente dimostrato che l’edificio interessato dall’installazione si trova sì in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, ma all’interno di un contesto residenziale di recente edificazione, contraddistinto da fabbricati molto eterogenei tra loro, sia per tipologie edilizie che per i cromatismi sulla falda, non riconducibile alla categoria degli “edifici storici tradizionali” e/o dei “nuclei insediativi antichi”.

Riferimenti

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