Rinnovabili: importante sentenza TAR Campania su aree idonee
Con decisione pubblicata lo scorso 16 maggio, il TAR Campania – Sezione di Salerno ha annullato le disposizioni urbanistiche del Comune di Polla che impedivano l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in area agricola o industriale. Il ricorso era stato presentato dalla società Orbisolar S.r.l., assistita dallo studio legale Target.
Oggetto della controversia, l’articolo 33 del Piano Urbanistico Comunale approvato nel luglio 2024 e un provvedimento risalente al 2004, che reiterava vincoli urbanistici considerati dal Tribunale “generici, sproporzionati e privi di istruttoria”. In particolare, la norma comunale vietava l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, consentendoli solo in copertura di edifici o serre autorizzate.
Secondo i giudici amministrativi, si tratta di una limitazione priva di legittimità. Infatti, l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici rientra nella competenza regionale, non comunale. Richiamando precedenti del TAR Palermo e del TAR Milano, la sentenza sottolinea come i Comuni non possano usare la propria potestà regolamentare per introdurre vincoli che contrastano con la normativa statale ed europea. “La pianificazione urbanistica locale non può sostituirsi a una disciplina nazionale organica, né creare frammentazioni che ostacolano la transizione energetica”. Così afferma il TAR.
Il caso specifico riguarda una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata da Orbisolar per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in un’area ritenuta idonea dal decreto legislativo 199/2021, parzialmente agricola e parzialmente industriale. Il Comune di Polla aveva rigettato l’istanza, sostenendo il contrasto con le previsioni del PUC. Il TAR, tuttavia, ha stabilito che tali limitazioni sono illegittime e non rientrano nelle competenze dell’amministrazione comunale.
Nel testo della sentenza si legge che la pianificazione, costruzione e gestione di impianti da fonti rinnovabili è riconosciuta dal Regolamento UE 2022/2577 come “attività di interesse pubblico prevalente”, fondamentale per la salute e la sicurezza collettiva. È dunque necessario, afferma il Tribunale, che le norme locali si conformino ai principi e ai criteri stabiliti a livello nazionale ed europeo, per garantire omogeneità, certezza giuridica e sviluppo coerente delle fonti rinnovabili.
La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per il settore. Pochi giorni fa il TAR Lazio ha bocciato il decreto ministeriale sulle “aree idonee”, mentre il DL Agricoltura è stato rimandato alla Corte Costituzionale. (Vd. TAR Lazio: Svolta su DM Aree Idonee, DL Agricoltura, Legge Sarda). Il quadro normativo è quindi in forte evoluzione. Sentenze come quella del TAR Campania contribuiscono a delineare con maggiore chiarezza i confini delle competenze e le garanzie per gli operatori del settore.
Per approfondire: Target spiega sentenza TAR Campania: comuni non possono individuare aree idonee e non idonee – pv magazine Italia


