Agrivoltaico e PAC: la nota MASAF e il nodo dei “Tipo 2”

 Agrivoltaico e PAC: la nota MASAF e il nodo dei “Tipo 2”

Agrivoltaico e PAC: la nota MASAF del 21 luglio e il nodo interpretativo dei “Tipo 2”. Articolo a cura di Alessandro Visalli, architetto e urbanista, esperto di energie rinnovabili.

A fine luglio il MASAF ha pubblicato una nota di risposta, a firma del Capo Dipartimento, in risposta ad un quesito della Confederazione Generale dell’Agricoltura italiana, la quale chiedeva se gli impianti agrivoltaici classificabili come “Tipo 2” possano accedere ai contributi della PAC (ndr. Politica Agricola Comune, un pacchetto di aiuti per le imprese agricole situate nel territorio dell’Unione Europea). Si tratta del parere prot. 0336902 del 21 luglio 2025. Già una bozza Circolare della AGEA aveva risposto in senso negativo e il Ministero delle Politiche Agricole conferma tale indirizzo.

Ora, vediamo prima di cosa si parla. La PAC 2025 eroga circa 100,00 €/ha all’anno, con massimale per 50 ha al grano duro, e 167,00 €/ha per l’arboricoltura (es. olivocoltura), cui si possono sommare alcuni “ecoschemi”. Ad esempio, 120,00 €/ha per l’inerbimento tra i filari (ecoschema 2) e 250,00 €/ha per l’impollinazione (ecoschema 5). In sostanza si va da 100,00 €/ha, cui si può cumulare Eco4 e Eco5 per un massimo di 600,00 €/ha. Invece per l’olivocoltura si può arrivare a ca 380 €/ha.

Per entrare nel merito, l’argomento del Ministero è che l’attività agricola non deve essere ostacolata da strutture permanenti le quali occupino lo spazio agricolo e interferiscano con esso. Inoltre, l’agricoltore deve avere “libero accesso al fondo in qualsiasi momento che le esigenze di mantenimento della coltura lo richiedano: né l’agricoltore, né il calendario delle operazioni colturali devono essere in alcun modo condizionati da vincoli connessi alla gestione dell’impianto agrivoltaico”. Quest’ultima indicazione è incompatibile con le normative di sicurezza di impianti elettrici in tensione, e quindi può essere presa solo in senso debole, “accesso previo rispetto delle norme di sicurezza”.

Il Reg. UE 2021/2115 (art. 4, par. 4, lett. b-c) non vieta la presenza di attività non agricole sul fondo. Prevede che la superficie resti ammissibile “purché le attività agricole siano predominanti”. E ammette perfino usi non agricoli come la paludicoltura se funzionali a obiettivi ambientali. L’interpretazione del MASAF appare dunque più restrittiva della fonte europea.

In ogni caso il giudizio finale sul cosiddetto “Tipo 2” (interfilare, in pratica se si resta ancorati alla carpenteria e non alla funzionalità del sistema, la totalità degli impianti agrivoltaici esistenti, in quanto il “Tipo 1”, ovvero quello con carpenterie alte da 4 a 5 metri e disposizione ‘a copertura’ del terreno, ha costi largamente superiori al sostenibile per gli attuali meccanismi di accesso al mercato e sostegno, es. Fer X), è che ai sensi della definizione delle Linee Guida non è eleggibile ai sostegni agricoli.

Infatti, queste recitano: “l’altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un grado di integrazione tra l’impianto fotovoltaico e la coltura più basso rispetto al precedente (poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura)”.

Questa definizione è presente a pagina 23 e 24 delle Linee Guida del MITE del giugno 2022, ed è accompagnata da uno schema molto chiaro. In esso si vede un impianto nei quali i moduli, rialzati poco da terra, interrompono visivamente la fascia verde di coltivazione.

Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e non al di sotto di essi (TIPO 2)

La questione potrebbe essere riassunta quindi nel seguente modo: cosa significa questa definizione? Cosa si vede nello schema?

Non si vede un impianto “interfilare”. Si vede una interruzione della coltivazione.

Negli impianti “interfilari” comunemente esistenti:

  • i pannelli sono posti ad altezze superiori a due metri quando sono in posizione orizzontale (e, ricordo, in un impianto i pannelli possono sempre essere posti in tale posizione quando avviene una lavorazione agricola);
  • il terreno è interamente coltivato o soggetto all’Ecoschema 2 o 5 (rispettivamente, tenuto a prato permanente o a prati fiorito per apicoltura).

Questi impianti, dunque, rientrano in quella definizione o non piuttosto in quest’altra? “L’altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un doppio uso del suolo, ed una integrazione massima tra l’impianto agrivoltaico e la coltura. E cioè i moduli fotovoltaici svolgono una funzione sinergica alla coltura, che si può esplicare nella prestazione di protezione della coltura (da eccessivo soleggiamento, grandine, etc.) compiuta dai moduli fotovoltaici. In questa condizione la superficie occupata dalle colture e quella del sistema agrivoltaico coincidono, fatti salvi gli elementi costruttivi dell’impianto che poggiano a terra e che inibiscono l’attività in zone circoscritte del suolo.”

Concludendo.

Dato che le definizioni delle Linee Guida sono “esemplificative” (cfr. p.23) e come ogni definizione possono essere soddisfatte con diverse impostazioni progettuali, ne dovrebbe derivare che ogni possibile assetto impiantistico agrivoltaico possa di fatto accedere alla PAC, purché dimostri il rispetto dei criteri sopra indicati (del “Tipo 1”). Ovvero:

  • design orientato a consentire la continuità agricola anche sotto i moduli;
  • doppio uso del suolo;
  • vantaggi per la coltura (come microclima e risparmio idrico).

Premesso che si sta parlando solo di un sostegno calante e presumibilmente in via di esaurimento nei prossimi anni (a causa del quadro internazionale europeo), non molto significativo, e che dovrebbe essere escluso dai business plan agricoli per impianti che devono restare competitivi per venti o trenta anni (e, quindi, essere remunerativi in normali condizioni di mercato), basterebbe richiedere, in occasione dell’accesso agli schemi di aiuto, una seria istruttoria (ad esempio, da parte del Crea/Gse) sul rispetto dei criteri che consentono di definire un impianto “Tipo 1” (piena integrazione agricola) o “Tipo 2” (integrazione parziale). Definizione che non dipende dalla carpenteria, a ben leggere le Linee Guida stesse, e le successive norme Cei_PAS.

Ovviamente bisogna progettare con attenzione, e sin dall’inizio, l’impianto perché sia effettivamente a “doppio uso”. Ovvero perché su di esso siano svolte DUE attività imprenditoriali e produttive sostenibili ed efficienti (anche senza PAC).

Sembra una tempesta in un bicchiere d’acqua.

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Redazione

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