Uno schiaffone al greenwashing o solo altra burocrazia?
Il Consiglio dei ministri, riunitosi il 5 novembre 2025, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2024/825, volta a rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione verde. Il provvedimento punta a contrastare il greenwashing, sanzionando dichiarazioni ambientali false o non comprovate, e a combattere l’obsolescenza precoce dei prodotti, introducendo un’etichetta armonizzata che indichi chiaramente la garanzia di durabilità.
Schema-Dlgs-Transizione-verde-e-tutela-consumatori-5-novembre-2025
Il commento di Fabio Roggiolani, cofondatore Ecofuturo
Si tratta del recepimento di un’importante direttiva europea pensata per evitare che il “verde” sbandierato da certo marketing furbo resti solo facciata — magari persino dipinta con una vernice tossica.
A prima vista è un buon passo avanti, soprattutto per l’introduzione di un’etichettatura ambientale unificata, ma nel complesso resta una norma più raccomandativa che vincolante, con poche sanzioni reali.
In ogni caso, è un segnale positivo nella giusta direzione: verso un’economia più trasparente e sostenibile
Di seguito proviamo ad analizzare il testo per capirlo davvero, andando oltre il linguaggio complicato delle norme.
Cosa cambia nel Codice del Consumo
Il decreto aggiorna il D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) introducendo nuove regole, definizioni e obblighi per imprese e venditori.
Nuove definizioni
Entrano nel linguaggio normativo concetti fondamentali come:
- Asserzione ambientale: ogni messaggio che suggerisce un impatto positivo sull’ambiente;
- Asserzione generica: claim vaghi come “eco”, “verde”, “sostenibile” senza prove verificabili;
- Marchio di sostenibilità: valido solo se basato su certificazioni indipendenti e trasparenti;
- Durabilità e indice di riparabilità: nuovi indicatori per valutare la qualità e la riparabilità dei prodotti;
- Aggiornamenti software: obbligo di chiarezza sugli aggiornamenti che influenzano la funzionalità dei beni digitali.
Pratiche commerciali vietate
Saranno banditi:
- claim ambientali futuri o vaghi senza basi concrete e verificabili;
- marchi “green” inventati o privi di certificazione reale;
- l’uso di frasi come “carbon neutral” basate solo su compensazioni CO₂;
- omissioni sulle reali durate o riparabilità dei prodotti;
- strategie che spingono alla sostituzione prematura di beni o componenti.
Più trasparenza e nuove etichette
I venditori dovranno fornire:
- un promemoria sulla garanzia legale di 2 anni;
- una nuova etichetta armonizzata UE che indichi:
- la durata della garanzia commerciale di durabilità (se superiore a 2 anni);
- l’indice di riparabilità o la disponibilità dei pezzi di ricambio.
Le informazioni dovranno essere chiare anche sugli aggiornamenti software, i servizi post-vendita e le garanzie aggiuntive.
Strumenti standard UE
Due nuovi strumenti renderanno la comunicazione più uniforme in tutta Europa:
- Avviso armonizzato UE sulla garanzia legale;
- Etichetta armonizzata UE sulla garanzia commerciale, con QR code collegato al portale europeo “La tua Europa”.
Tempistiche e costi
Le norme entreranno in vigore dal 27 settembre 2026.
Non sono previsti nuovi oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni utilizzeranno risorse già disponibili.
Cosa cambia in pratica
Per le imprese
Le aziende dovranno:
- usare claim ambientali solo se dimostrabili e verificabili da soggetti indipendenti;
- evitare termini generici come “eco” o “a impatto zero” senza dati concreti;
- dichiarare chiaramente durata, riparabilità e disponibilità dei ricambi;
- aggiornare etichette, siti web e confezioni entro settembre 2026.
Per i consumatori
I cittadini troveranno:
- etichette uniformi in tutta l’UE con informazioni chiare su durata, garanzie e riparabilità;
- più protezione dalle pubblicità ingannevoli e dai marchi “verdi” inventati;
- prodotti più longevi e riparabili, con vantaggi economici e ambientali.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 148 | www.governo.it
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