Aree idonee rinnovabili, le novità del dl Transizione 5.0
Il Consiglio dei ministri, nella seduta di giovedì 20 novembre 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sugli investimenti e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il provvedimento interviene sul sistema dei crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 5.0, con l’obiettivo di incentivare le imprese che investono in beni strumentali capaci di ridurre i consumi energetici. Contestualmente, modifica le norme relative ai criteri di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili.
L’accelerazione sul provvedimento si è resa necessaria perché la definizione delle aree idonee era tra gli obiettivi che l’Italia doveva rendicontare alla Ue per ottenere la sesta rata. Un percorso complicato dal recente stop del Tar, che aveva contestato l’eccessivo potere attribuito alle Regioni dal decreto ministeriale approvato nel giugno scorso.
Il decreto appare, ad una prima lettura, il riflesso quindi di una certa disorganicità nell’azione governativa: dopo la diffusione informale del “decreto Energia”, le disposizioni sulle aree idonee vengono ora inserite in questo nuovo testo, alimentando una certa incertezza tra gli operatori del settore.
A suscitare perplessità è la deroga al divieto di installare impianti su terreni agricoli, consentita tramite l’utilizzo di “moduli collocati in posizione elevata da terra”: una formulazione vaga, che lascia spazio a interpretazioni discordanti e fa sorgere il dubbio che una definizione più chiara e tecnica fosse non solo possibile, ma necessaria.
Restano inoltre aperti gli altri dossier legati a possibili provvedimenti: dalla saturazione virtuale della rete, ai data center fino al costo dell’energia. Su questi fronti il ministero dell’Ambiente lavora a stretto contatto con Palazzo Chigi. Resta da capire se le norme tecniche confluiranno in un decreto Energia oppure nel Dl con cui il governo punta a dare una risposta concreta alle imprese che chiedono da tempo un taglio dei costi energetici. Un percorso, però, che non sembra imminente.
IL TESTO
Analisi delle Novità
Nelle aree idonee i progetti rinnovabili non richiederanno l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi in attività libera o con procedura semplificata; per quelli soggetti ad autorizzazione unica il parere dell’autorità sarà obbligatorio ma non vincolante.
Il decreto introduce anche un set minimo di aree idonee a mare: gli impianti offshore potranno sorgere sulle piattaforme petrolifere dismesse o entro 2 miglia nautiche da esse, seguendo un iter semplificato.
Il Dl limita inoltre i nuovi impianti nei siti Unesco ai soli interventi in attività libera e fissa in 60 giorni il termine per definire le regole della piattaforma digitale che mapperà aree idonee e zone di accelerazione, includendo un contatore delle superfici agricole utilizzate (Sau). Le Regioni, nel qualificare le aree agricole come idonee, dovranno rispettare limiti precisi: almeno lo 0,8% e non oltre il 3% della Sau.
Aree idonee su terraferma
Nell’articolo 11-bis il legislatore traccia una sorta di mappa del possibile, un elenco di luoghi che, per definizione, diventano automaticamente idonei a ospitare impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Si parte dalle cosiddette aree idonee generali, dove la transizione energetica può avanzare senza troppe complicazioni. Sono anzitutto i territori già segnati dalla presenza di impianti della stessa fonte: qui, gli interventi di rifacimento, potenziamento o ricostruzione integrale sono permessi, purché l’area non si espanda oltre il 20%. Una cautela che diventa un divieto assoluto per il fotovoltaico a terra in zone agricole.
Accanto a queste, entrano in scena i luoghi degradati o già intensamente infrastrutturati: terreni oggetto di bonifica, cave e miniere abbandonate, discariche chiuse o recuperate. Ci sono poi le vaste aree nella disponibilità del Gruppo FS, delle società autostradali o all’interno dei sedimi aeroportuali, purché l’ENAC dia il suo via libera. A completare il quadro, anche immobili del demanio militare o di ministeri come Difesa, Interno e Giustizia, insieme agli edifici dello Stato non destinati a programmi di valorizzazione.
Un capitolo a parte riguarda le aree idonee specifiche per il fotovoltaico. Qui il confine si stringe ulteriormente: si tratta delle zone interne agli impianti industriali soggetti ad AIA e delle aree agricole che si trovano entro 350 metri da essi; dei terreni che costeggiano l’autostrada entro 300 metri; degli edifici e delle loro pertinenze; delle zone industriali, artigianali, direzionali, logistiche; delle coperture dei parcheggi; degli invasi idrici o dei laghi nati da cave e miniere dismesse; fino alle infrastrutture del servizio idrico integrato.
Il fotovoltaico a terra in area agricola, invece, rimane confinato alle sole situazioni considerate davvero idonee: rifacimenti senza ampliamento, cave o discariche, aree vicine ad autostrade o ad impianti industriali.
Restano sempre ammessi, in ogni caso, i progetti legati alle Comunità Energetiche Rinnovabili e tutti gli interventi finanziati dal PNRR o indispensabili per raggiungere i suoi obiettivi.
Un discorso particolare merita l’agrivoltaico, che rimane pienamente autorizzato, purché sia garantita la continuità delle attività agricole e i moduli siano installati in posizione elevata dal suolo.
Aree idonee a mare
Per quanto riguarda il mare, l’articolo 11-ter conferma l’impianto attuale: le aree definite dai piani di gestione dello spazio marittimo restano la base per lo sviluppo delle rinnovabili off-shore.
Ma il decreto aggiunge nuove possibilità. Le piattaforme petrolifere in disuso e le acque circostanti, entro due miglia nautiche, diventano a loro volta territori di opportunità energetica. Lo stesso vale per i porti, dove potranno trovare posto impianti eolici fino a 100 MW, previo aggiornamento dei piani regolatori portuali.
Per guidare gli operatori lungo questo percorso, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si impegna infine a predisporre un vademecum, con indicazioni tecniche e procedurali per l’autorizzazione unica degli impianti off-shore.
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