GreenSquare Italia

Cos’è il principio DNSH – Do not sustainable harm

Cos’è il principio DNSH. A cura di GreenSquare Italia.

Il principio DNSH – Do not sustainable harm – è un principio dell’Unione europea il quale stabilisce che tutte le misure realizzate in attuazione dei finanziamenti PNRR debbano necessariamente realizzare come obiettivo principale quello di non arrecare danno significativo all’ambiente attraverso il raggiungimento di una serie di obiettivi ambientali.

Come anticipato, l’origine di questo principio è sovranazionale e proviene dal Regolamento UE n. 241/2021.

Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. L’attuazione di tale principio consiste nell’assicurarsi che, attuando tali policy, non si debba arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali. In particolare, tale screening ha l’obiettivo di valutare se un investimento possa (o meno) arrecare un danno ad uno dei sei obiettivi ambientali individuati all’interno dell’accordo di Parigi.

Sulla base di quanto anticipato sono considerate attività non ecosostenibili quelle che hanno un impatto negativo su una o più delle seguenti fattispecie:

  • mitigazione dei cambiamenti climatici (allorché l’attività porti a significative emissioni di gas serra (GHG));
  • adattamento ai cambiamenti climatici (allorché l’attività determini un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro);
  • uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine (allorché l’attività risulti
  • dannosa per il buono stato dei corpi idrici);
  • economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti (allorché
  • si determini un’inefficienza nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati);
  • alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento (allorché si determini un aumento delle
  • emissioni di inquinanti);
  • alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

Tale principio fa riferimento alle attività considerate ecosostenibili così come indicate all’interno della tassonomia dell’articolo 17 del regolamento 852/2020. La valutazione viene fatta ex ante.

Ad esempio, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, a queste viene imposto di predisporre, in fase di attuazione PNRR, un test di autovalutazione (c.d. template) che viene poi successivamente sottoposta all’approvazione della Commissione europea. In tale template, in riferimento ai 6 obiettivi del DNSH sopra menzionati, l’amministrazione ha come obiettivo quello di dichiarare:

  • 1) che non vi sia alcun impatto in riferimento a CIASCUNO dei sei obbiettivi.
  • 2) Nel caso di dichiarazione negativa relativamente al primo punto l’amministrazione deve dichiarare che vi sia un supporto a tali obiettivi con coefficiente del 100 % (vedi infra per modalità di calcolo del coefficiente di supporto all’obiettivo).
  • 3) Nel caso di non ottenimento del coefficiente di supporto sufficiente per ciascun obiettivo l’amministrazione dovrà procedere con una valutazione complessiva del principio DNSH.

In generale la valutazione del rispetto del DNSH deve tenere conto di ogni singolo intervento e non del piano complessivo di transizione energetica promosso dal comune. Inoltre, la valutazione deve essere svolta tenendo conto non della situazione “pre-intervento”, bensì della situazione “ideale” successiva senza alcun impatto ambientale negativo.

Il ruolo delle amministrazioni nell’attuazione del principio DNSH

Come anticipato, alle amministrazioni spetta la redazione di un test di autovalutazione che dovrà, successivamente, essere vagliata a livello comunitario. Inoltre, alla stessa spetta un compito di gestione, amministrazione e indirizzo delle attività da svolgere in attuazione del PNRR. In particolare, dovranno:

• indirizzare, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli accordi programmatici di propria competenza (es. negli avvisi per il finanziamento di progetto);
• adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
• raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione, in relazione ad ogni singolo M&T, del rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

GreenSquare Italia IL TUO AVVOCATO ENERGETICO A PORTATA DI CLICK info@greensquareitalia.com // www.greensquareitalia.com

Leggi anche: Gli strumenti legali per la sostenibilità in azienda

Per approfondire questi temi leggi gratis l’ultimo numero de L’ECOFUTURO MAGAZINE

Redazione

Articoli correlati