Comunità energetiche: MASE, al via la consultazione pubblica sul decreto di erogazione incentivi

Comunità energetiche: il testo del decreto in consultazione

È online la consultazione pubblica del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo schema di decreto per le comunità energetiche. Il documento individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza.

La consultazione chiama a partecipare, entro il 12 dicembre 2022, cittadini, imprese, consumatori, tutti gli attori istituzionali e gli interlocutori di riferimento in campo ambientale.

Durante il periodo di consultazione pubblica tutti i soggetti interessati potranno inviare osservazioni e proposte all’indirizzo dgaece.div03@pec.mise.gov.it. Si deve utilizzare il Modulo di adesione alla consultazione scaricabile a questo link indicando come oggetto della mail “Consultazione DM energia condivisa”.

Schema Decreto Consultazione pubblica. Attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199. (Comunità energetiche e sistemi di autoconsumo – impianti di potenza fino a 1 MW) – estratto

Caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all’incentivo

Si prevede l’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto, inseriti in configurazioni che prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria e, in particolare di:

a) Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza. Sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta. Ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;

b) Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili. Sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;

c) Comunità energetiche rinnovabili. Sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Si prevede inoltre il possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • la potenza nominale massima del singolo impianto risulta non superiore a 1 MW;
  • i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto. E conseguentemente gli impianti devono entrare in esercizio successivamente a tale data;
  • le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  • gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria. Fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
  • gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
  • sono inclusi nell’ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di impianti esistenti. Fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Modalità di accesso agli incentivi

  • Si prevede che le risorse siano assegnate senza il ricorso a procedure competitive, mediante l’accesso diretto agli incentivi a valle dell’entrata in esercizio degli impianti nel periodo 2023-2027.
  • Secondo una logica di massima semplificazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, non si richiede la presentazione preliminare di progetti per la partecipazione a bandi di selezione o registri.
  • In base alle informazioni disponibili, si ipotizza di prevedere un contingente complessivo sull’intero periodo posto pari a 5 GW. Al raggiungimento del quale il decreto non sarebbe più applicabile, salva una successiva disposizione o un aumento della potenza messa a contingente.
  • Considerato il carattere innovativo del provvedimento, si prevede che il referente della configurazione possa richiedere al GSE – su base volontaria – una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto.
  • Entro novanta giorni dalla richiesta, il GSE, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia un parere preliminare positivo per l’ammissibilità del progetto. Ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.
  • Il diritto di accesso agli incentivi sarebbe valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza definitiva.

Caratteristiche dell’incentivo

Agli impianti inseriti nelle configurazioni che rispettano i requisiti di ammissibilità sarebbe riconosciuta una tariffa premio, indipendente dalla tecnologia utilizzata e dalla taglia di potenza, da erogare sulla quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria, così definita:

Tipologia di configurazione – Tariffa base spettante

  • Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili – Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza senza linea diretta: 100 Euro/MWh
  • Comunità energetiche rinnovabili: 110 Euro/MWh

Per impianti fotovoltaici la tariffa verrebbe corretta per tenere conto dei diversi
livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella: Zona geografica – Fattore di correzione

Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) + 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto) + 10 €/MWh

L’incentivo tariffario sarebbe riconosciuto per un periodo di 20 anni. Nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% dell’energia prodotta, la quota residua di energia potrebbe essere liberamente venduta dal produttore. Nel caso, invece, in cui la quota di energia condivisa fosse inferiore al predetto limite del 70%, sull’energia elettrica eccedentaria venduta sarebbe previsto un tetto di prezzo pari a 80 €/MWh. A tal fine, nell’ambito del contratto di incentivazione con il GSE, sarebbe prevista una regolazione finanziaria alle differenze su tale quota di produzione.

Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo

Le nuove linee guida in materia di aiuti di Stato energia e ambiente, pubblicate dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021, hanno rafforzato le prescrizioni relative all’effetto incentivante. Non consentendo di erogare incentivi per impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della data di entrata in vigore del relativo provvedimento di incentivazione. (Paragrafo 3.1.2, e in particolare il punto 29, della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022).

Inoltre, nell’ambito delle Decisioni recentemente assunte dalla Commissione (dossier biometano) la DG Competition ha precisato all’Italia che l’emanazione del decreto legislativo, ovvero l’approvazione del PNRR, non costituiscono atti che rispondono ai requisiti di avviso di cui al paragrafo 3.1.2, punto 31, lettera b) di cui alle linee Guida in materia di Aiuti di Stato.

L’accesso alle nuove tariffe incentivanti di cui al decreto in consultazione sarebbe pertanto consentito solo per gli impianti a fonti rinnovabili che avviano i lavori ed entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Per tale ragione, per tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021 e prima dell’entrata in vigore del decreto, realizzati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si propone la seguente soluzione:

  • gli impianti di potenza fino a 200 kW accedono alle tariffe del DM 16 settembre 2020;
  • tutti i predetti impianti possono entrare a far parte delle comunità che accedono agli incentivi con il nuovo meccanismo senza rientrare nel limite del 30% di potenza previsto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 199 del 2021 in quanto non rientranti nella definizione proposta di impianti esistenti, classificati come “impianti per la produzione di energia rinnovabile entranti in esercizio in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono diversi da quelli facenti parte di comunità energetiche e di sistemi di autoconsumo collettivo che condividono energia ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8”.

La nota del ministro Pichetto

Sulle procedure amministrative più importanti, che richiedono processi partecipativi dei territori, chiediamo la voce dei cittadini, delle imprese, delle associazioni e di tutti gli interlocutori di riferimento al fine di acquisire in modo trasparente le osservazioni. Serve uno contributo corale. Il Governo punta fortemente sulla crescita delle energie rinnovabili. Sono una nostra priorità. Soprattutto in questo momento emergenziale in cui stiamo vivendo un problema con il caro energia“.

fonte: Comunità energetiche: MASE, al via la consultazione pubblica sul decreto di erogazione incentivi

VIDEO: Tecnologie per Comunità Energetiche Rinnovabili

Redazione

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