Rinnovabili ed aree agricole: storica sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal Ministero per i Beni e le attività culturali riguardo ad un provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato dalla Regione Lazio per un impianto FV a terra. La sentenza afferma alcuni principi che potranno valere per tutto il territorio nazionale. La produzione di energia rinnovabile è un’attività di interesse pubblico che contribuisce alla salvaguardia degli interessi ambientali e funzionale al raggiungimento degli obiettivi fissati dal “burden sharing”.

Di seguito la notizia come riportata da InfoBuildEnergia.it

Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato l’appello della Soprintendenza ai Beni Culturali contro l’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione Lazio, per la realizzazione a Poggio della Ginestra (VT) di un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo, esteso su 37,219 ettari, con potenza di picco elettrico pari a 17,28 MW. L’impianto sarà realizzato in una zona di interesse archeologico, ma senza vincoli sulla specifica area.

La Regione Lazio e le amministrazioni partecipanti hanno dato il consenso al progetto perché non in contrasto con le norme di tutela paesaggistica, anche se di un certo impatto “su un’ampia superficie a destinazione agricola” e perché funzionale al raggiungimento degli obiettivi fissati dal “burden sharing”, pari per la regione all’11,9% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia entro il 2020.

La Soprintendenza aveva evidenziato diverse criticità programmatiche, ambientali e progettuali, esprimendo parere negativo alla realizzazione del suddetto impianto e ipotizzando che la scelta della Regione di autorizzarlo fosse stata guidata da un mero interesse imprenditoriale, sottostimando quello ambientale. Parere comunque non vincolante, come confermato dal verbale della terza Conferenza: “in assenza di vincolo sulle aree di progetto il parere del Mibact è da considerarsi non vincolante. Inoltre non contiene l’indicazione di modifiche progettuali eventualmente necessarie per il superamento del dissenso a norma del comma 3 dell’art. 14-ter della L. 241/90””.

La sentenza, che trovate in allegato e che potrà avere effetti importanti sui processi autorizzativi futuri, specifica infatti che la diffusione degli impianti rinnovabili è sostenuta dalle direttive comunitarie e la produzione di energia rinnovabile, affidata all’amministrazione pubblica ma anche di iniziativa privata (purché non ostacoli interessi di carattere generale), rappresenta un’attività di interesse pubblico che contribuisce alla salvaguardia degli interessi ambientali e, indirettamente, a quella dei valori paesaggistici.

Inoltre si sottolinea che la Soprintendenza può contestare il giudizio di compatibilità paesaggistica espresso dall’Amministrazione regionale solo in presenza di profili di manifesta illogicità e irragionevolezza e se sia necessario proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. Viceversa le regioni non possono prevedere limiti rispetto alle distanze minime perché “ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea“.

Foto di copertina: qualenergia.it

Redazione

Articoli correlati