Corte-di-Giustizia-Europea

Biossido di azoto: la Corte Ue condanna l’Italia

Biossido di azoto. I giudici del Lussemburgo hanno dato ragione alla Commissione Ue che aveva rilevato alcune infrazioni alla Direttiva del 2008 sulla qualità dell’aria. Oggetto del contendere il mancato rispetto dei valori limite annuali sulla concentrazione di biossido d’azoto nell’atmosfera in diverse aree urbane e industriali del Paese. Nella Pianura padana, in Sicilia e nelle città di Genova, Roma e Firenze e Catania.

La Repubblica italiana non ha provveduto affinché non venisse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO2) in alcune zone ed in alcuni agglomerati. Così, con la sentenza del 12 maggio 2022, causa C 573/19, la Corte di giustizia europea ha condannato l’Italia.

Nello specifico, la Settima Sezione della Corte Ue ha dichiarato e statuito quanto segue

“La Repubblica italiana, non avendo provveduto affinché non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO2),

  • a partire dall’anno 2010 fino al 2018 incluso, nelle zone IT0118 (agglomerato di Torino); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0711 (Comune di Genova); IT0906 (agglomerato di Firenze) e IT1215 (agglomerato di Roma);
  • Dall’anno 2010 fino al 2017 incluso, nella zona IT0309 (zona A – pianura ad elevata urbanizzazione);
  • a partire dall’anno 2010 fino al 2012 e a partire dall’anno 2014 fino al 2018 incluso, nella zona IT1912 (agglomerato di Catania), nonché
  • Dall’anno 2010 fino al 2012 e a partire dall’anno 2014 fino al 2017 incluso, nella zona IT1914 (zone industriali),

Nel proprio ricorso, la Commissione aveva chiesto alla Corte di dichiarare che l’Italia è venuta meno ai suoi obblighi di applicare la direttiva, in ragione del mancato rispetto, sistematico e continuativo, del valore limite annuale, fissato a 40 microgrammi per metro cubo per la concentrazione di biossido d’azoto (NO2) nell’atmosfera nelle zone indicate. E della mancata adozione, a partire dall’11 giugno 2011, di misure finalizzate a mantenere le emissioni di tale gas sotto quella soglia.

L’Italia, inoltre, a decorrere dall’11 giugno 2010, non ha preso le misure che necessarie a garantire il rispetto del valore limite annuale nell’insieme delle zone elencate. Non adottando adeguati piani relativi alla qualità dell’aria, capaci di limitare al più breve periodo possibile il superamento della soglia.

Queste due inadempienze per il nostro paese violano rispettivamente gli obblighi previsti dall’art. 13 e dall’art. 23 della direttiva.

Per spiegare tali inadempienze, l’Italia aveva avanzato giustificazioni come le difficoltà strutturali legate ai fattori socio-economici, gli investimenti di grande portata da mettere in campo, la tendenza al ribasso dei valori di biossido di azoto, i tempi di attuazione necessariamente lunghi dei piani adottati, le tradizioni locali, la presenza di co-fattori causali esterni come la configurazione orografica di certe zone e la circolazione dei veicoli diesel. La Corte non ha comunque ritenuto tutte queste argomentazioni come valide giustificazioni.

La Redazione di EcquologiaINQUINAMENTO NEWS

Redazione

Articoli correlati