Comunità Energetiche: istruzioni giuridiche per l’uso

Comunità energetiche: l’approfondimento giuridico di GreenSquare Italia, consulenti legali nel settore energia.

Le comunità energetiche sono un gruppo di soggetti sostanzialmente consumatori (comuni, condomini, famiglie o cooperative) capaci di produrre, consumare e condividere energia. Nel rispetto del principio di autoconsumo energetico e autosufficienza, utilizzando impianti che producono energia pulita rinnovabile.

Quanto più riescono ad auto consumare, tanto più aumentano il loro profitto.

Nascono da un’idea della Commissione Europea che sta cercando di traghettare i paesi membri nella transizione energetica.

La direttiva europea disegna il profilo delle comunità energetiche dei cittadini.

Si passa quindi, da un modello centralizzato di produzione e scambio di energia ad un modello decentralizzato virtuale, rivoluzionando il mercato di scambio dell’energia.

L’Italia produce attualmente solo il 33% del totale di energia consumata. Il passaggio al nuovo sistema consentirebbe di ridurre la dipendenza energetica del nostro paese.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano peraltro un’importante innovazione tecnologica. Dotate di sistemi di accumulo, batterie che permettono di massimizzare l’utilizzo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, rendendola sempre disponibile all’utenza.

In relazione all’attuazione di un piano di sviluppo dell’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili si parla di città a basso impatto ambientale. Note sotto il nome di “Smart Cities”. Un sistema intelligente di gestione dell’energia, accessibile mediante uno strumento installato nelle nostre case, monitorabile anche tramite uno smartphone.

Sia sul piano prescrittivo comunitario che su quello normativo interno, se da un lato non è imposta una specifica forma giuridica costitutiva delle CER, dall’altro vengono circoscritti i criteri di indirizzo.

  • Infatti le CER dovranno agli effetti di legge, essere un soggetto giuridico collettivo – trattandosi di comunità, enti partecipati.
  • devono avere soggettività giuridica, quindi capacità di esser titolari di situazioni giuridiche soggettive, in senso autonomo e separato rispetto alla composizione organica interna.
  • Lo scopo fondamentale della CER non deve essere il mero scopo di lucro, che può realizzarsi solo in via accessoria. Ma deve in via principale garantire benefici sociali ai membri che la compongono ed alle aree in cui opera.
  • L’ingresso deve esser garantito a persone fisiche, Enti territoriali, PMI (purché la partecipazione alla CER non costituisca l’attività commerciale principale), enti religiosi, del terzo settore, di protezione ambientale. Tutti purché collocati nell’area in cui opera la CER.
  • Le condizioni di accesso devono esser tali da ricomprendere utenza di ampia scala.

Compatibile con i parametri indicati è la forma giuridica dell’Associazione.

L’Associazione è un ente non profit, regolato dal Codice Civile. Caratterizzato dall’assenza di scopo di lucro e da una struttura democratica, che riunisce persone accomunate da uno scopo comune di natura ideale. Possono aderirvi come soci sia persone fisiche che persone giuridiche (altri enti, aziende o amministrazioni pubbliche). E i soci sono direttamente coinvolti nella realizzazione delle attività.

Un’Associazione può acquisire la personalità giuridica privata divenendo quindi “riconosciuta”. In tal caso l’Associazione ha una sua personalità giuridica distinta da quella dei fondatori e degli amministratori. Questi quindi non rispondono a livello economico personalmente delle obbligazioni dell’Associazione. Cosa che accade invece in assenza di personalità giuridica privata.

L’Associazione può costituirsi per atto pubblico, scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata oppure con scrittura privata.

Per il riconoscimento della personalità giuridica privata è necessario l’Atto pubblico. In questo modo l’Associazione in automatico risulta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura o della regione in cui ha sede legale.

L’Atto costitutivo e lo Statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Se non richiesto da legislazione speciale (come ad esempio da quella sulle Onlus o dal Codice del Terzo Settore) è facoltativa la disciplina concernente l’estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio.

Se l’Associazione intende esercitare un’attività commerciale deve iscriversi al Repertorio Economico Amministrativo – REA presso la Camera di Commercio. E richiedere la partita IVA all’Agenzia delle Entrate.

Leggi anche La Contrattualistica nelle Comunità Energetiche Rinnovabili

Altra forma di costituzione possibile è il Consorzio disciplinato ex articolo 2602 c.c.

Propriamente il Consorzio è un Ente a scopo di lucro. Tuttavia nel caso si costituisca una CER vi è la possibilità di inserire nello Statuto come scopo principale quello consortile. Ed in via residuale lo scopo lucrativo.

Pertanto si prevede al margine dello scopo mutualistico – che prevede la fruizione in capo dei consorziati, dei beni e servizi prodotti dallo svolgimento dell’attività per cui si fonda il consorzio – lo scopo lucrativo.

Nel caso di CER tale scopo lucrativo si concretizzerebbe nella ridistribuzione degli utili tra i membri, derivanti dalla vendita dell’energia prodotta.

Propriamente nel consorzio si prevede la partecipazione esclusiva di soggetti imprenditori, ma è prassi consuetudinaria inserire anche soggetto non imprenditori. Tale aspetto consentirebbe quindi l’ampliamento nelle CER anche dei consumer.

Due le tipologie previste ex lege per i consorzi. Consorzi svolgenti solo attività interna, di cui è proprio lo scopo mutualistico e consorzi svolgenti attività esterna, volta a ricomprendere interazioni con rilevanza giuridica. Questa seconda tipizzazione meglio è riconducibile al sistema organizzativo pensato per le CER. Perché lo svolgimento dell’attività esterna andrebbe a ricomprendere tutte quelle attività, successive alla costituzione, ad esempio volte alla richiesta degli incentivi al GSE.

Vi è altresì la possibilità di costituirsi in consorzi dotati di una compagine societaria: le società consortili. Purché tra gli obiettivi si ricomprendano quelli previsti per i consorzi.

Qualora si optasse per il modello legale della società consortile è necessario considerare la libera partecipazione prevista per le CER. Essendovi ricompresi tra i partecipanti, le PA ovvero gli enti pubblici territoriali sarà possibile costituirsi solo in S.r.l o S.p.A. .

Altra forma giuridica considerabile è quella delle società cooperative, società a capitale variabile, volte alla comune gestione di un’impresa. Lo scopo principale è quello mutualistico. Può esser ammesso anche lo scopo lucrativo. Sono società a capitale variabile, costituite per la comune gestione di un’impresa. Le PA possono entravi a far parte sempre se la società assuma la forma di S.r.l. o S.p.A.

Per info e contatti: GreenSquare Italia 
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Redazione

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