Covid: superamento fase emergenziale. Le nuove regole

Dal superamento del sistema delle zone colorate, del green pass in maniera graduale alle quarantene precauzionali. Il dettaglio di cosa prevede il superamento della fine dello stato di emergenza fissata al 31 marzo 2022.

Cessazione dello stato di emergenza: in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022

Green pass – Mappatura dei colori – Struttura commissariale e Cts

Dal 1° aprile il green pass sarà abolito all’aperto. Tranne che per eventi e competizioni sportive dove c’è assembramento (es. stadi e concerti).

A partire dal 1° maggio il green pass non sarà più necessario.

Dal 1° aprile verrà eliminato il sistema di classificazione delle Regioni basato sulle zone-colore.

A partire 1° aprile decadenza della struttura commissariale e del Comitato Tecnico Scientifico. E cessazione dei poteri emergenziali al capo della protezione civile.

Dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022 verrà istituita una Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia presso il Ministero della Difesa. Verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Green Pass base

Dal 1° aprile al 30 aprile, è consentito l’accesso ai seguenti servizi e
attività
, con green pass base:

  • ristoranti e bar al chiuso (anche al banco)
  • mense
  • concorsi pubblici
  • corsi di formazione pubblici e privati
  • partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto

Dal 1° al 30 aprile, è consentito l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

  • aerei
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
  • treni a lunga percorrenza (Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità)
  • autobus interregionali e autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Dal 1° maggio il Green Pass non è più necessario.

Green Pass rafforzato

Dal 1° aprile al 30 aprile, è consentito l’accesso ai seguenti servizi al chiuso con green pass rafforzato:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto e centri benessere
  • convegni e congressi
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi
  • feste conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi assimilati
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico
  • eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Dal 1° maggio il Green Pass non è più necessario.

Mascherine

Fino al 30 aprile obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso:
per l’accesso ai mezzi di trasporto:

  • aerei
  • navi e traghetti interregionali
  • treni interregionali (intercity, intercity notte e Alta velocità)
  • autobus interregionali, a noleggio con conducente
  • mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) o regionale e mezzi di trasporto scolastico di studenti di primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono:

  • sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche
  • locali di intrattenimento e musica dal vivo, sale da ballo, discoteche
  • eventi e competizioni sportive (es. stadi).

Fino al 30 di aprile obbligo di indossare le mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro e in tutti gli altri luoghi al chiuso.

Regole sulla quarantena dei positivi e dei “contatti stretti”.

Il decreto prevede che «la cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati». Si è ritenuto però di lasciare gli obblighi relativi all’isolamento e di ribadire la validità della circolare emessa il 4 febbraio 2022.

Rimane dunque l’obbligo di attendere i 7 giorni (o 10 giorni per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni) per chi è positivo. Nel provvedimento è specificato che all’esito del tampone negativo, «la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento».

Secondo la circolare queste sono le regole:

• «Per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo».

• «Vaccinati con 3° dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni: l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo».

Se si è sintomatici «il test finale dovrà essere eseguito dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. In caso di esito positivo del primo tampone di guarigione, può essere prenotato un ulteriore tampone a distanza di 7 giorni». Si può uscire dall’isolamento dopo 21 giorni senza tampone se nell’ultima settimana non ci sono stati sintomi.

Per i “contatti stretti”, anche conviventi «è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto» e si deve «effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto».

Obbligo vaccinale e lavoro

L’obbligo vaccinale rimane fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori di interesse sanitario e per il personale della scuola e università.

Dal 1° aprile al 30 aprile richiesto green pass base per accedere al lavoro per tutte le altre categorie.

Fino al 15 giugno rimane l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 e rimane la multa una tantum di 100 euro erogata dall’Agenzia delle entrate, a chi, pur avendo più di 50 anni, ancora non si è immunizzato.

Dal 1° aprile non verranno più previste quarantene da contatto, senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati, per ricorrere allo Smart working semplificato servirà l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente, prorogato al 30 giugno 2022.

Videoconferenze per consigli comunali e giunte

Per poter continuare a svolgere dopo il 31 marzo le sedute in video conferenza, dei consigli comunali e giunte, il REGOLAMENTO comunale e analogamente quello della giunta, devono prevedere la possibilità di svolgerle nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, previamente stabiliti.

Infatti l’art. 4, comma 3, della legge n. 131/2003, cita che l’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie, l’articolo 73del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo 2022, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non avessero regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, le potevano svolgere ugualmente.

La regolazione delle sedute da remoto, non deve trarre legittimazione da una specifica norma di dettaglio, ma dal codice dell’amministrazione digitale e soprattutto dagli artt 6, 7 e 38 del TUEL, che disciplinano i criteri generali per il funzionamento e l’organizzazione, ed attribuiscono ai regolamenti la disciplina specifica del consiglio, attribuendo in questo modo la più ampia autonomia decisionale ai comuni.

La Redazione di Ecquologia

Redazione

Articoli correlati