Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): istruzioni per l’uso

DOSSIER “A tutta CER” a cura di Maurizio Marconcini, Consulente Comunità Energetiche Rinnovabili.

COMUNITÀ ENERGETICHE

La transizione verso modi di produzione e consumo più sostenibili è diventata una delle grandi sfide della contemporaneità. La nuova legislazione rende possibili e convenienti forme di aggregazione come le comunità energetiche rinnovabili (CER). Cittadini, attività commerciali e imprese, enti territoriali, enti religiosi e autorità locali possono unirsi per produrre e condividere la propria energia prodotta da fonti rinnovabili. Partecipare ad una comunità energetica rinnovabile crea coesione e sviluppo nel territorio e permette ai cittadini di diventare in prima persona protagonisti della transizione energetica.

Alla base di questo indirizzo da parte del legislatore c’è la consapevolezza che il precedente modello, basato sugli incentivi alle iniziative individuali del singolo cittadino o della singola impresa, comporti costi insostenibili per il sistema senza garantire un volume di iniziative adeguate all’obiettivo di decarbonizzazione.

CONTESTO GENERALE

Gli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente e sulla società sono di anno in anno più evidenti. Il nostro Paese è il secondo in Europa per danni economici riconducibili al cambiamento climatico. Esiste una correlazione diretta e lineare tra l’aumento della CO2 in atmosfera e l’aumento della temperatura globale. L’Unione europea ha fissato al 2030 l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 ad almeno il 55% rispetto al 1990. In Italia, per il settore elettrico, rispettare questi target significa incrementare la quota di energia rinnovabile del fabbisogno elettrico da circa il 45% a oltre il 70%, entro il 2030.

Tale ambizioso obiettivo richiede un notevole incremento della potenza rinnovabile installata, stimabile a 70 GW che sommata ai 55 GW di potenza attualmente installata, porta ad una potenza da fonte rinnovabile totale di 125 GW da raggiungere entro il 2030. L’auspicio è che nel 2050 la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili.

Tuttavia, la pianificazione e la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di grandi dimensioni richiedono tempo e spazi adeguati. La realizzazione di impianti di grossa taglia esige ampie superfici, spesso non disponibili sul nostro territorio, oltre a processi autorizzativi più complessi (vincoli paesaggistici, valutazione di impatti ambientali). Al contrario, impianti di piccole dimensioni sulle coperture degli edifici sono più facilmente autorizzabili anche in tempi brevi e consentono di sfruttare le numerose coperture disponibili con un uso del suolo praticamente pari a zero. Questa migliore accessibilità degli impianti di piccola taglia si sposa perfettamente con le CER, che uniscono i vantaggi dell’installazione di nuovi impianti ai benefici dell’autoconsumo di energia.

L’Europa presenta ancora un’importante dipendenza energetica dalle fonti fossili, con conseguente significativa volatilità del costo dell’energia, in relazione alle variazioni geopolitiche o di mercato. La tecnologia moderna permette di accedere a soluzioni sostenibili, la cui diffusione deve essere incentivata al fine di raggiungere gli obiettivi al 2030. Eolico offshore o a terra, fotovoltaico agricolo o su coperture, biometano, efficientamento energetico, sono tutti strumenti essenziali per affrontare la transizione ecologica cui si dovrà affiancare anche la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

A fine 2022 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il testo che definisce le regole che contribuiranno a rispondere alle sfide della transizione energetica tramite la diffusione degli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili realizzati in contesto di autoconsumo di energia elettrica inteso sino ad oggi esclusivamente come la possibilità da parte di un consumatore finale d’energia, di consumare in loco, nella propria abitazione, in ufficio, in uno stabilimento produttivo, ecc., l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico per far fronte ai propri fabbisogni. Tale processo può tutt’ora rappresentare una fonte di guadagno per il produttore, grazie ai meccanismi incentivanti gestiti dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).

Con il nuovo “Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso” (TIAD) emanato da ARERA, si delinea definitivamente un’estensione al concetto di autoconsumo. La porzione di energia eccedente al proprio fabbisogno che viene immessa in rete da parte di un consumatore attivo, all’interno di un modello regolatorio “virtuale” con determinate estensioni territoriali e temporali, può essere utilizzata da un consumatore terzo. Tale meccanismo di condivisione dell’energia costituisce l’autoconsumo diffuso (o collettivo) e su tale condivisione dell’energia rinnovabile il GSE riconosce un ulteriore incentivazione. La nuova legislazione rende possibili e convenienti, quindi, forme di aggregazione coordinate come le comunità energetiche rinnovabili (CER) o i gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (ACC).

Uno studio condotto da Elemens per Legambiente, ha previsto che entro il 2030 il contributo delle Energy Community alla nuova potenza rinnovabile in Italia possa raggiungere i 17.2 GW. Consentendo così la generazione di 22.8 TWh annui di energia elettrica rinnovabile, corrispondenti al 30% dell’incremento di energia previsto dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030) per centrare i nuovi target europei di de carbonizzazione

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il quadro normativo in materia di comunità energetiche, che va ad aggiungersi a quello relativo all’autoconsumo individuale, si è formato a partire dall’articolo 42-bis della legge n. 8 del 28 febbraio 2020 che ha segnato una prima sperimentazione del modello. Dette disposizioni sono state stabilite unicamente in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili e costituiscono primo recepimento di quanto stabilito all’articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. In via transitoria, il meccanismo di incentivazione dell’energia rinnovabile condivisa entro le CER è stato definito dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 15/09/2020. Questo individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle comunità di energia rinnovabile, e la delibera ARERA 318/2020/R/eel che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia condivisa nell’ambito della comunità.

Il quadro attuale è definito dal Decreto Legislativo n.210 dell’8 novembre 2021 che recepisce e attua la direttiva UE fornendo alle comunità energetiche un perimetro normativo ben definito, anche se in continuo sviluppo. Tale legge introduce alcune modifiche sostanziali al perimetro delle CER, che sono state pienamente attuate da ARERA con l’emanazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD). A novembre 2023 il MASE ha comunicato l’approvazione del decreto di incentivazione delle Comunità Energetiche rinnovabili da parte della Commissione Europea, chiamata ad esprimersi sulla compatibilità dell’aiuto di Stato con le regole che disciplinano il mercato interno. Contestualmente il Ministero ha pubblicato del materiale informativo con il quale ha dato notizia al pubblico dei contenuti del Decreto.

Sulla base di tali contenuti è stata redatta la proposta di project financing. La presente proposta è redatta facendo affidamento su una prossima pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale e sull’approvazione nei tempi previsti dei provvedimenti attuativi da parte di ARERA e GSE. Nel caso di modifica del quadro normativi rispetto a quanto previsto dalle comunicazioni delle autorità competenti, si prevede che Concedente e Concessionario cooperino in buona fede per pervenire alla definizione di una modifica alle condizioni della Concessione che consenta di conseguire lo stesso risultato sotto la modificata normativa

DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

In base alla normativa vigente la comunità di energia rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria dei suoi membri ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità. L’obiettivo principale della CER è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, prima che profitti finanziari. La CER utilizza la rete elettrica esistente, non sono quindi previste reti chiuse e modifiche all’infrastruttura esistente e ha il diritto di:

  • produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia rinnovabile, anche tramite accordi;
  • scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia rinnovabile prodotta;
  • accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica.

Gli azionisti o membri della comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali o enti, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale principale. I membri mantengono tutti i loro diritti di clienti finali, fra cui quello di scegliere liberamente il proprio fornitore. La CER può nominare un delegato, anche esterno ad essa, per la gestione dei flussi con il Gestore dei Servizi Energetici e la distribuzione delle partite economiche. Inoltre, la comunità energetica può eventualmente svolgere anche il ruolo di società di vendita, utente del dispacciamento, balance service provider.

IL PERIMETRO DELLA RETE

I punti di prelievo e di immissione degli impianti si devono trovare prevalentemente su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di primaria affinché la CER possa beneficiare della tariffa premio prevista per l’energia condivisa e incentivata. La CER può utilizzare solo reti attualmente esistenti e non può apportare modifiche fisiche alla sua conformazione; non sono quindi previste delle reti chiuse. Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili facenti parte della CER devono:

  • Avere potenza massima incentivabile di 1 MW;
  • Essere connessi alla stessa cabina primaria di trasformazione alta/media tensione;
  • Essere nella disponibilità della comunità. Gli impianti possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo, purché il proprietario/gestore sia soggetto alle istruzioni della comunità. Non necessariamente quindi sarà il proprietario a ricoprire il ruolo di detentore o di produttore, queste figure possono essere rappresentate da soggetti differenti.

I DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono aderire alla CER tutti i soggetti, pubblici o privati, a patto che la partecipazione alla comunità e la produzione elettrica non costituiscano attività commerciale principale:

  • comuni ed enti del territorio la cui necessità è diminuire il costo delle forniture di energia elettrica per le utenze pubbliche o che intendano realizzare interventi di efficientamento energetico;
  • consumatori (consumer) domestici e commerciali: per questi viene generato un risparmio derivante dall’autoconsumo comunitario;
  • produttori e consumatori (prosumer), sono i soggetti che oltre a godere dei benefici provenienti dall’autoconsumo comunitario, vogliono investire su un impianto fotovoltaico per ottenere i benefici legati all’autoproduzione dell’energia elettrica;
  • aziende ed industrie che intendono investire nel progetto per ottenere una remunerazione e ridurre la propria impronta ecologica.

Tutti i membri della CER aderiscono liberamente e volontariamente ad essa e possono recedere in qualunque momento dalla partecipazione. Fermo restando eventuali corrispettivi per il recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Gli utenti mantengono tutti i loro diritti e doveri in qualità di utenti finali, compresa la libertà di scelta del fornitore. I membri della CER possono attribuire a soggetti terzi la gestione, l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli impianti, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi membri della comunità. I rapporti interni alla comunità sono regolati dallo statuto della comunità e dal suo regolamento, oltre che da contratti di diritto privato, che individuano univocamente un soggetto delegato, membro della CER o soggetto terzo, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e che può eventualmente essere demandato di gestire le partite di pagamento e incasso verso i venditori e il GSE.

Di grande rilevanza all’interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili è il ruolo delle Amministrazioni locali, viste come punto di riferimento iniziale per la nascita delle CER, in quanto enti aggregatori di tutta la comunità territoriale. La disponibilità di superfici degli enti locali è infatti un ottimo punto di partenza per prevedere l’installazione di nuovi impianti. E la centralità dell’ente presso i cittadini può fungere da volano per la crescita della comunità e attrattiva per nuovi membri ed investitori.

IL SOGGETTO DELEGATO

La CER è un ente giuridico e in quanto tale è essa stessa il referente per le interazioni con il GSE e le autorità. Tuttavia, la comunità può nominare un soggetto terzo, dotato delle competenze tecniche specifiche necessarie alla gestione del servizio, come delegato per la gestione della comunità, dei rapporti con le autorità e delle parcelle economiche. L’Amministrazione locale che intende realizzare una Comunità energetica ha la facoltà di gestire in proprio il processo della sua costituzione o di affidarne la realizzazione a un soggetto terzo, incaricato di sviluppare e gestire la Comunità energetica, governare il processo di acquisizione degli asset energetici e delle infrastrutture di misurazione. I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa presentano istanza al GSE per il tramite del referente. Il referente, nell’istanza e secondo modalità definite dal GSE:

  • allega il mandato ricevuto dai membri della comunità ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa;
  • rende disponibile lo statuto della comunità e/o ogni altro documento fondativo utile alla verifica, all’atto della presentazione dell’istanza, della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.1, lettera c) della delibera 318/2020/R/eel;
  • comunica l’elenco dei soggetti facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto (cliente finale e/o produttore) e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD);
  • allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto da parte dei soggetti che intendono far parte della configurazione, di tutte le condizioni di cui al comma 3.2, lettere da a) a c) della delibera 318/2020/R/eel;
  • allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto da parte di tutti gli impianti i produzione presenti nella configurazione dei requisiti previsti dal comma 3.2, lettera d) della delibera 318/2020/R/eel;
  • allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità dell’incentivazione per l’autoconsumo collettivo di cui all’articolo 8, del decreto legge 199/2021.

E’ inoltre tenuto a consentire l’accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini delle configurazioni per eventuali controlli, informandone preventivamente i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione. Il referente è altresì tenuto a dare la propria disponibilità per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. ai sensi dell’articolo 42bis, comma 8, lettera c), del decreto-legge 162/19.

IL MODELLO REGOLATORIO VIRTUALE

La normativa riconosce alla CER una tariffa premio incentivante per l’energia condivisa e auto consumata diffusamente entro la configurazione. L’implementazione di un modello regolatorio virtuale evita l’implementazione di nuove soluzioni tecniche o di realizzare nuove reti private, pur mantenendo l’evidenza dei benefici associati all’autoconsumo individuale, all’energia condivisa e quelli legati alla realizzazione degli impianti. Ogni membro della comunità energetica pagherà al proprio venditore l’energia sulla base dei propri consumi come contabilizzato dal proprio contatore, senza alcuna modifica rispetto a quanto avvenuto prima dell’implementazione della comunità. In qualità di membro, però, i soggetti interessati avranno diritto ad un rimborso di alcune componenti.

Rispetto a una configurazione di solo autoconsumo, in cui il picco di produzione non dovrebbe superare la curva dei consumi, lo scambio sul posto consente l’installazione di potenze superiori consentendo un bilancio fra la produzione e i consumi totali indipendentemente dallo scostamento temporale. Le CER rappresentano un ulteriore passo in questa direzione consentendo di sfruttare tutta la superficie disponibile per l’installazione degli impianti, offrendo la possibilità di condividere l’energia prodotta anche con le altre utenze nelle vicinanze, tramite impianti con potenze anche molto superiori al fabbisogno del singolo edificio.

È possibile evidenziare le diverse componenti di una configurazione CER (non ottimizzata):

  • autoconsumo fisico: vi rientra l’energia prodotta da un impianto e consumata direttamente dallo stesso POD a cui l’impianto è allacciato;
  • l’energia condivisa: in una comunità energetica viene definita come il minimo, su base oraria, tra l’energia effettivamente immessa in rete da tutti gli impianti di produzione e l’energia prelevata dall’insieme dei membri della comunità
  • energia ceduta alla rete la quota di energia prodotta eccedente, su base oraria, il consumo della comunità energetica, che può essere ottimizzata tramite l’installazione di sistemi di accumulo o con l’ampliamento della comunità includendo altri membri.

Gli impianti di una CER possono avere potenze di molto superiori al fabbisogno di un singolo edificio, consentendo di massimizzare l’utilizzo dello spazio a disposizione. Il dimensionamento dell’impianto viene effettuato al fine di massimizzare la quota di energia condivisa dalla comunità, riducendo per quanto possibile la quota di energia prodotta in eccesso, remunerata meno convenientemente. A tal fine è possibile ridurre le dimensioni dell’impianto, installare dei sistemi di accumulo o in alternativa aumentare la quota di consumatori della comunità energetica. In questo modo la comunità ha la possibilità di crescere e di sfruttare al meglio tutte le superfici a sua disposizione.

I benefici economici legati alla comunità energetica consistono in:

  • l’autoconsumo fisico: permette di non versare le parti variabili dei corrispettivi di trasporto e di copertura degli oneri di sistema per l’energia elettrico prodotta e auto consumata in sito. Si tratta quindi di energia che fornisce un risparmio totale in quanto non viene pagata in bolletta;
  • incentivazione dell’energia elettrica condivisa ed auto consumata diffusamente tramite la tariffa premio definita dal MASE, sulla quota di energia condivisa prodotta dagli impianti elegibili, pari a un minimo di 60 €/MWh ad un massimo di 120 €/MWh;
  • remunerazione dell’energia immessa in rete: tutta l’energia immessa in rete, condivisa o ceduta, viene remunerata al prezzo zonale orario (pari a circa 150 €/MWh), ad esempio tramite il ritiro dedicato del GSE.

Ai quali si aggiungono i benefici indiretti:

  • benefici ambientali legati al minor consumo di fonti fossili e alle minori perdite di rete;
  • energia rinnovabile a basso costo per tutta la collettività indipendentemente dalla disponibilità di superfici da destinare alla produzione;
  • valorizzazione del territorio, messaggio promozionale a favore della decarbonizzazione.

I flussi economici raccolti dalla CER saranno ridistribuiti sulla base del regolamento approvato dalla comunità stessa. Una quota importante della tariffa incentivante dovrà essere dedicata ai produttori, al fine di coprire l’investimento da essi effettuato nell’impianto di produzione. Maggiore dettaglio sulle modalità di ridistribuzione dei benefici economici sarà dettagliato nei capitoli seguenti.

Il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Le comunità energetiche rinnovabili trovano particolare interesse anche all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che in numerose “missioni” prevede investimenti che possono trovare applicazione delle CER. In particolare, quattro investimenti trovano naturale integrazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, a seconda dei diversi contesti in cui queste si verrebbero a trovare. I finanziamenti saranno erogati attraverso bandi pubblici che saranno nel tempo pubblicati. Sulla base delle diverse esigenze e caratteristiche del territorio, il Concessionario assisterà l’Amministrazione nelle procedure inerenti all’ottenimento dei fondi

INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRI

La mobilità elettrica è una delle maggiori sfide nel settore dei trasporti. Per contrastare la crisi climatica sarà fondamentale cambiare alcune abitudini, cercando di ridurre il più possibile il nostro impatto sull’ambiente. Il settore dei trasporti rappresenta uno dei settori più inquinanti sia a livello europeo sia nazionale, responsabile di oltre un quarto (30,7%) delle emissioni di CO2 italiane, di cui il 92,6% dovute al solo trasporto su strada.

Per garantire un’effettiva decarbonizzazione del settore, oltre ai mezzi di trasporto elettrici, servono delle infrastrutture di ricarica cioè, delle colonnine elettriche, sistemi che permettono di ricaricare le auto, le biciclette e le motociclette attraverso il collegamento con la rete elettrica e/o sistemi di autoproduzione dell’energia elettrica. Tali dispositivi che possono essere privati, semi pubblici o pubblici, devono essere strutturati in maniera adeguata e coerente in un sistema complesso come quello urbano che permetta il loro utilizzo in maniera sistematica. La trasformazione dei trasporti verso una mobilità sostenibile ed ecologica passerà inevitabilmente dalla diffusione a livello nazionale delle colonnine di ricarica rapida e ultrarapida di ultima generazione, senza le quali il mercato delle auto elettriche e ibride non potrà decollare nonostante la generale predisposizione degli utenti all’acquisto di veicoli a emissioni zero.

IL QUADRO LEGISLATIVO EUROPEO E NAZIONALE

Il quadro normativo di riferimento si compone di numerose norme su aspetti anche particolari specifici, ma in quanto infrastruttura di carattere strategico e interesse sovranazionale il contesto legislativo inizia con la normativa europea: è la Direttiva 2014/94/UE, del 22 ottobre 2014, nota anche come AFID (Altenative Fuels Infrastructure Directive), a stabilire una serie di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, finalizzata a ridurre al minimo la dipendenza del petrolio ed attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. La direttiva intende come combustibili alternativi: elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili sintetici paraffinici e gas naturale, compreso il biometano.

Nel testo legislativo si evince per la prima volta che l’assenza di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l’interfaccia veicolo-infrastruttura è da considerarsi un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei veicoli green e alla loro accettazione da parte dei consumatori. Ad oggi l’Ue ha inserito gli Stati membri in una roadmap denominata “Trasporti 2050” con la finalità di dar vita a un settore dei trasporti competitivo, grazie ad obiettivi di sostenibilità, quali la riduzione del 60% delle emissioni di CO2 nei trasporti e il forte impegno sul fronte dei veicoli 100% elettrici e ibridi a basse emissioni.

Leggi anche Comunità Energetiche Rinnovabili: il Report di Legambiente

Redazione

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