TIAD ARERA

Arera: ecco il Testo Integrato sull’Autoconsumo Diffuso

Con la delibera 727/2022/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD). Disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21. Il TIAD fa seguito e sostituisce la delibera 318/2020/R/eel a partire dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Così come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21.

Testo in formato PDFAllegato

Le configurazioni per l’autoconsumo diffuso oggetto del TIAD sono:

  • sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» con linea diretta per i quali il produttore e il cliente abbiano richiesto di accedere alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo che utilizzano la rete pubblica;
  • sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» privi di linea diretta;
  • sistemi di autoconsumo individuale da clienti attivi «a distanza» privi di linea diretta;
  • gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente;
  • gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  • comunità energetiche rinnovabili;
  • comunità energetiche di cittadini.

I punti essenziali del TIAD sono i seguenti:

1) Vengono richiamate, senza ulteriori puntualizzazioni, le definizioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 per tutte le varie configurazioni per l’autoconsumo diffuso. Distinguendo tra energia elettrica condivisa nella zona di mercato, energia elettrica autoconsumata nell’area sottesa alla medesima cabina primaria ed energia incentivata come da disposizioni normative.
2) Ai fini della valorizzazione dell’autoconsumo diffuso, viene confermato il modello regolatorio virtuale di cui alla deliberazione 318/2020/R/eel, adattandolo alle nuove disposizioni normative. Esso consente di valorizzare l’autoconsumo diffuso in modo efficiente garantendo a tutti i clienti finali e ai produttori di mantenere i propri diritti attualmente salvaguardati ed i propri doveri. Ad esempio il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all’autoconsumo.
3) Poiché la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è ora riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico. Si prevede che la prima identificazione delle aree abbia una validità breve (7 mesi) e sia sottoposta a consultazione da parte dei distributori. Ciò al fine di apportare tempestivamente eventuali correzioni. A seguire il periodo di validità delle aree, che rileva per nuove configurazioni, è pari a 2 anni.
4) Vengono semplificate, rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso. In particolare, si prevede che le aree siano fruibili on-line. Inizialmente sui siti internet dei singoli distributori e, a seguire, sul sito internet del GSE. Evitando che i referenti delle configurazioni debbano interfacciarsi con i distributori come avviene nel periodo transitorio. Inoltre, si prevede che l’accesso alle configurazioni, da un punto di vista geografico, sia effettuato e verificato sulla base dell’indirizzo di fornitura (noto a tutti). E non sulla base dell’indirizzo del punto di connessione. Infine, si prevede che le verifiche di appartenenza geografica alle configurazioni per l’autoconsumo siano gestite autonomamente dal GSE. Eventualmente con il supporto dei distributori.
5) Sono definite le modalità con cui il GSE (soggetto deputato all’applicazione del modello regolatorio virtuale nei confronti delle configurazioni in oggetto e dei relativi soggetti referenti):

  • quantifica l’energia elettrica autoconsumata su base oraria;
  • ripartisce l’energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione;
  • determina la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata. Non necessariamente applicata a tutta l’energia elettrica autoconsumata;
  • pone le basi per l’applicazione dell’incentivo ove spettante. Non necessariamente applicato a tutta l’energia elettrica autoconsumata e oggetto di definizione a cura del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
    La modifica più rilevante rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel è l’aggiornamento della valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata per le sole comunità energetiche (non anche per edifici e condomini), per effetto dell’ampliamento dell’area di riferimento. Ora la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è pari alla parte variabile della tariffa di trasmissione. Escludendo la parte variabile della tariffa di distribuzione in quanto la rete di distribuzione viene pienamente utilizzata.

6) Vengono definite le modalità per la messa a disposizione dei dati di misura necessari per la valorizzazione dell’autoconsumo, in modo analogo alla deliberazione 318/2020/R/eel. Tali modalità potranno essere oggetto di evoluzione, con i tempi necessari, utilizzando il Sistema Informativo Integrato. Evitando, cioè, un canale comunicativo diretto tra distributori e GSE. Viene rimandata a successivi provvedimenti la definizione delle modalità per lo scomputo in bolletta dell’energia elettrica autoconsumata nel caso di clienti finali domestici. Ciò anche tenendo conto delle criticità sollevate sul medesimo istituto (oltre che sulle relative modalità operative, pur semplificate) dai soggetti interessati nell’ambito della consultazione.

Si prevede infine che dalla data da cui il TIAD troverà applicazione, le configurazioni per l’autoconsumo collettivo in edifici e condomini e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel TIAD. Ciò non comporta nessun cambiamento per le prime. Mentre per le seconde viene rivisto, in lieve riduzione, il contributo per la valorizzazione dell’autoconsumo. Ciò a fronte della possibilità di estendersi all’interno di un’area più estesa (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria, senza più il limite della sola cabina secondaria) e di poter includere nella comunità energetica rinnovabile anche impianti di potenza superiore a 200 kW.

L’analisi di Andrea Prato, COO di Rete Albatros per Econopoly

Finalmente va in pensione la vecchia e inconcludente normativa, che ha dato vita a pochissime realtà e si ottiene il tanto atteso semaforo verde sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e sull’autoconsumo diffuso e a distanza.

Le buone notizie per le comunità energetiche

Da oggi si può costruire su fondamenta solide l’autosufficienza energetica di famiglie piccole e medie imprese e autorità locali. Mettendo in tal modo in sicurezza l’asse portante della struttura sociale ed economica del Paese.

Sono confermati i consistenti incentivi che fino all’ottenimento di 5 GW resteranno stabili, senza che siano ipotizzabili brutte sorprese.

C’è tutto il tempo per realizzare le opere. Perché chi decidesse di intraprendere l’iter amministrativo e ingegneristico è consapevole di avere a disposizione un arco temporale sufficiente per progettare e realizzare la comunità energetica nel migliore dei modi. Nasceranno migliaia di CER e vivremo in un Paese più pulito e autosufficiente energeticamente, molto migliore di quello appena lasciato nel 2022.

Infine lo strumento non pesa sul bilancio pubblico nazionale. Non si corrono, dunque, i rischi di proliferazione al ribasso di regole su regole. Gli incentivi si pagano con le bollette di famiglie e imprese italiane. E non sarà possibile per i burocrati del MEF cambiare le regole a proprio piacimento.

Le notizie negative

Fin qui le luci, ma non mancano le ombre, ecco le principali.

Al momento, salvo successive modifiche, è più conveniente creare un modello di autoconsumo diffuso rispetto alla comunità energetica rinnovabile. Infatti gli incentivi sono quasi uguali ma le azioni da compiere e i costi da sostenere sono molto superiori per le CER.

Restano sospese alcune decisioni importanti che saranno chiarite lungo l’arco del 2023. Ora si può partire ma in parte alla cieca. C’è da sperare che il legislatore intervenga per stringere il campo discrezionale per i soci della comunità energetica su quale modello utilizzare per creare la società di gestione (referente). Infatti se fossero lasciati liberi di realizzare la CER come meglio credono, si rischia seriamente il fallimento di due su tre realtà.

Non si comprende in alcun modo la riduzione di incentivo al centro e al Sud Italia. La motivazione sarebbe anche legittima. Al sud a parità di impianti si guadagna di più rispetto al nord perché durante l’anno le ore di sole sono maggiori. Ma per una volta tanto in cui è più conveniente investire al sud per motivazioni naturali, non si comprende questa menomazione d’incentivo che non migliora la norma. E non riduce i 5 GW attesi. Equiparare gli inventivi lungo tutto lo stivale potrebbe contribuire a migliorare lo stato sociale ed economico del mezzogiorno sempre più lontano da Roma e dalle regioni più prospere del Paese.

Leggi anche Ipsos: indagine sulle comunità energetiche rinnovabili

Redazione

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