fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Manovra 2022, cosa cambia per superbonus e facciate

Manovra 2022, focus superbonus e facciate. Per il Superbonus una proroga differenziata per categorie, con limiti per le abitazioni unifamiliari. E un decalage progressivo nei prossimi anni per i condomini, mentre per gli altri bonus per l’edilizia c’è una conferma addirittura triennale. Con però la grossa lacuna che cessione del credito e sconto in fattura restano solo per la detrazione del 110%.

La legge di bilancio entrata ieri in Consiglio dei ministri conferma solo in parte le anticipazioni che erano circolate. Anche se esponenti del M5S (come il presidente della X comissione del Senato, Gianni Girotto), assicurano che si tratta  di “un testo ancora non definitivo”. Promettendo dunque battaglia sul tema (di seguito il testo del ddl: l’articolo che tratta di queste misure è il numero 8).

Condomini

Come detto il Superbonus del 110% viene prorogato fino a tutto il 2023 senza condizioni solo per i condomini. Poi per questi la detrazione scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Per abitazioni unifamiliari e villette

La proroga della detrazione al 110% è invece solo di sei mesi, dall’originale termine di giugno 2022 al 31 dicembre 2022. E viene messa la condizione che si tratti di una prima casa e che il contribuente abbia un Isee non superiore a 25 mila euro. Mentre restano esenti da questi limiti gli interventi per cui è stata presentata la Cila entro il 31 settembre 2021.

Per il fotovoltaico 

La proroga sembra essere limitata al 30 giugno 2022 (comma 5 dell’art.119 dl 34/2020 che istituisce lo sgravio).

Iacp e cooperative

Lo sgravio resta al 110% fino a fine 2023 anche per gli Iacp, gli Istituti autonomi delle case popolari, e le cooperative. Ma solo se al 30 giugno 2023 i lavori saranno stati effettuati almeno per il 60 per cento.

Regole sui massimali

Sempre per il Superbonus, cambiano anche le regole sui massimali. La congruità delle spese dovrà essere verificata non solo sulla base del decreto Requisiti tecnici (dm 6 agosto 2020). Ma anche su valori che saranno definiti per alcuni prodotti con un altro decreto del ministero dello Sviluppo economico. Decreto da approvare entro il 30 gennaio 2022.

Sconto in fattura e cessione del credito

Come anticipato, sconto in fattura e cessione del credito alle banche, stando al ddl governativo, sono confermati solo per il Superbonus al 110%. Mentre cessano per il Bonus Casa del 50%, per l’Ecobonus e per le altre detrazioni per l’edilizia.

Bonus Casa, Ecobonus e Bonus Mobili

Queste misure sono prorogate fino al 2024, stando al ddl.

Bonus Facciate 

Invece è esteso al 2022, ma la detrazione scende dall’attuale 90% al 60%.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri

conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri Franco e Orlando
ART. 8. (Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole “per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”;
b) al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)” sono aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)”;
c) al comma 5, primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”;
d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”;
e) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13, lettera a)” sono aggiunte le parole “nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

All’articolo 121, comma 7-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”.

Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;
2) al comma 2-bis, le parole “nell’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024”;
b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”.

All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024”.

All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.


Redazione

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