La fine dell’usa e getta è arrivata… Svegliaaaaa!

Da sabato 3 luglio, dopo 2 anni di febbrile attesa da parte degli ambientalisti come delle persone civili e comunque auspicata, entra in vigore la direttiva 904 approvata il 5 giugno 2019, sia dalla Commissione Europea che Parlamento Europeo. Nel mezzo la pandemia e un gran ripetere: “io non lo sapevo, ma davvero?” Oppure “non abbiamo avuto abbastanza tempo per preparare soluzioni alternative” o anche  “il nostro governo conta poco in Europa e vogliono favorire gli Stati del Nord Europa perché i materiali fuori legge sono prodotti e consumati soprattutto nei Paesi del Sud Europa” e infine “dobbiamo esaurire  prima le scorte”. Quest’ultima lo ha sostenuto anche un politico di grido ad una trasmissione radio così se un supermercato ne avesse accumulato in un magazzino per alcuni anni, “farebbe affari d’oro” penseranno gli invidiosi concorrenti dal braccino corto. Non succederà ovviamente ma la norma sembra incompleta.

La verità è scritta nero su bianco nelle motivazioni che hanno portato la EU a promulgare questa norma vincolante: “gli oggetti banditi costituiscono oltre l’80% dei rifiuti spiaggiati sulle coste che bagnano i Paesi membri della EU“. Il mare come deposito di civiltà, non ancora passate ma forse lo saranno, dove rileggere la storia. Città, montagna e campagna non fanno testo – hanno pensato i delegati EU – tanto terra e vegetazione prima o poi infrattano tutto come,  sanno bene i delinquenti della terra dei fuochi, ma anche molti cittadini birbanti.

L’elenco dei beni proibiti è ormai noto; sorprende semmai ad un primo sguardo superficiale che, assieme agli oggetti dei nostri aperitivi e dopo cena in piazza o cene a base di pizza dei nostri circoli ricreativi e centri estivi, feste di Santi e comunque poca voglia di lavare a mano, piatti e forchette, tovagliette  monouso e cannucce da bibita rigorosamente in plastica non biodegradabile, non ci siano i bicchieri. Come se questi ultimi  fossero educatamente raccolti in modo separato e portati all’oasi ecologica, perché, scrive la commissione, non fanno parte dei principali oggetti rinvenuti sugli scogli. Una spiegazione  potrebbe essere: poiché nel nord Europa dove questi si consumano assai di più che da noi, dovendo molto bere per evitare l’intasamento nel gargarozzo dei panini pieni di salse, tutti i rifiuti monouso si bruciano a prescindere e assieme a tutto il resto di scarto della città. Per produrre energia (poca) e fare spazio (tanto), si giustificano; al contrario che da noi dove invece cerchiamo di preservare la materia prima grazie  agli impianti di compostaggio e produzione biogas, ricevendo lodi dalla EU ma poi non imitandoci per varie ragioni  sia  tecniche che culturali e di cui i bicchieri, a quanto pare, fanno parte.

Tuttavia nonostante le contraddizioni e i giochi di parte, questa norma è cosa seria. Molte imprese italiane della plastica strepitano con lo spettro dei licenziamenti, come se la norma avesse proibito di continuare a fare feste patronali e la tecnologia non avesse da tempo sviluppato prodotti alternativi alle plastiche monouso. Intendiamoci poiché la EU fa riferimento al mare come punto di analisi dello stato dei fatti, in mare non biodegradano neppure le bioplastiche, che infatti sono qui assimilate alla più volgari plastiche petrolifere. Semplificando il sale che in mare è presenza nota, non consente di avere  quella massa batterica e temperatura necessaria a compostare  quei materiali come  neppure un ramo di albero galleggiante che invece  avviene  in natura quando appena sottoterra e artificialmente  in ambienti controllati. C’è dunque una logica scientifica alla base della norma europea peccato che in mare non ci dovrebbero finire nè plastiche tradizionali né bioplastiche, ma neppure reti e strutture da pesca che costituiscono un ulteriore pericolo alla fauna marina selvaggia.

Quindi ci pare che se una legge vuole cambiare un sistema che la stessa ha tollerato per decenni nonostante fosse prevedibile il risultato, non può limitarsi a bandire  a valle ma deve agire a monte. E al vertice di questo  monte non ci sono piccole aziende trasformatori ma soprattutto colossi mondiali del petrolio e lavorazioni successive, di cui piatti e bicchieri in verità costituiscono poi una esigua percentuale di cui si può comunque fare a meno. Cannucce di carta o aluminio ma anche di paglia di grano,  bastoncini per orecchie in carta, piatti in carta (non laminate con film plastiche in superficie) sono prodotti in commercio da tempo.  Costano di piu’? Se si riducesse lo spreco e la quantità usata probabilmente costerebbero meno  (soprattutto di tasse per la raccolta e smaltimento) ma se è merce non essenziale forse se ne può fare a meno senza neppure usare grande fantasia per trovare le alternative. La comodità è anche un costo che non abbiamo saputo controllare e regolarmente spinti dall’idea che 2 OGGETTI che DURANO 1 giorno sono meglio  di 1 che dura 2 giorni.

Il mantra della nuova legge  EU è riciclare, rigenerare, riusare,  con l’invito alle imprese a passare all’ecodesign e a presentare prodotti green e sostenibili nei prossimi anni ma senza osare dire ai propri cittadini di non sprecare perché sprecare significa prima aver promosso l’economia in cerca di fatturato  e poi pagare per il suo smaltimento corretto e soprattutto senza fornire un parametro chiaro di riferimento sul punto di partenza della dichiarazione di sostenibilità e senza un dato di paragone: anche il miglioramento dell’impronta ambientale di 0,001% ti permette di scrivere a caratteri cubitali che è prodotto sostenibile , ecologico, green perché meglio di prima e se l’altro concorrente lo rende più sostenibile del 30% o 70% o più può scrivere le stesse cose con il risultato che, costando probabilmente di più, probabilmente la Grande Distribuzione lo rifiuterà, perché invendibile. Il concetto di merito deve essere non un politico a definirlo ma la ricerca scientifica, che però fosse stata ascolta seriamente molto tempo prima, oggi non ci troveremmo a scrivere di un “meglio che niente” che sa di pesante compromesso al ribasso.

Nel frattempo gli italiani continuano a consumare 15 miliardi di bottiglie di pet ogni anno di cui se ne riciclano meno del 50% (a essere buoni) e che per la EU in mare non ci sono.

SINTESI della norma

Direttiva  (UE) 2019/904  del giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. Entrata in vigore nella EU dal 3 luglio 2021

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

È volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche per i prodotti disciplinati dalla direttiva, compreso un divieto a livello dell’UE sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili alternative.

La direttiva mette in atto la strategia dell’UE sulla plastica, un elemento importante nel percorso dell’UE verso un’economia circolare.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

I prodotti di plastica monouso sono fatti di plastica in tutto o in parte e sono generalmente destinati a essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati.

Restrizioni di mercato (divieti)

I prodotti di plastica vietati in base alla direttiva comprendono: posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); piatti; cannucce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande; aste da attaccare a sostegno dei palloncini; contenitori per alimenti in polistirene espanso; prodotti di plastica oxo-degradabile (che è una plastica comune adittvata con una sostanza chimica sensibile agli infrarossi del sole che la frantumano rapidamente  in microplastiche, nel terreno e in mare per sempre (compreasa la placenta delle donne e i tessuti dei pesci come scoperto recentemente. E cosa le mamme mettono addosso ai propri figli con i pannolini o di cosa è composto un prodotto monouso igienico  per lei, oltre lo strato a contatto con il corpo, non è dato saperlo. La busta esterna monouso però che costituisce una minima % del peso dei prodotti igienici, sì quella c’è scritto, grazie a Zeus.

Riduzioni del consumo

In linea con la politica dell’UE sui rifiuti, gli Stati membri sono tenuti a:

adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato);

monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate

riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.

La direttiva prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotto entro il 2026 (rispetto all’anno di riferimento 2022).

Raccolta differenziata e requisiti di progettazione per le bottiglie di plastica

La direttiva fissa un obiettivo di raccolta pari al 90 % per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77 % entro il 2025).

La produzione di queste bottiglie deve prevedere un contenuto di almeno il 25 % di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET), e il 30 % a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie).

Requisiti di marcatura

Alcuni prodotti in plastica monouso immessi sul mercato devono recare una marcatura visibile, chiaramente leggibile e indelebile sull’imballaggio o sul prodotto stesso:

assorbenti e tamponi igienici; salviette umidificate; prodotti del tabacco con filtri; tazze per bevande. Tali etichette devono comunicare ai consumatori le informazioni seguenti:

le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare e la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione.

Responsabilità estesa del produttore

La direttiva si basa sul principio «chi inquina paga». I produttori dovranno coprire i costi di:

gestione e rimozione dei rifiuti;
raccolta dei dati;
misure di sensibilizzazione per i seguenti prodotti:
contenitori per alimenti e bevande,
bottiglie,
tazze,
pacchetti e involucri,
sacchetti in materiale leggero e prodotti del tabacco con filtri.

Per le salviette umidificate e i palloncini, sono applicati questi obblighi con l’esclusione dei costi di raccolta.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a:

garantire che siano messe in atto disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica; e

monitorare e valutare gli attrezzi da pesca in plastica in vista di definire obiettivi di raccolta a livello di Unione.

Misure di sensibilizzazione

Gli Stati membri adottano misure volte a:

informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva;

informare i consumatori della disponibilità di prodotti alternativi riutilizzabili e dell’impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio dei rifiuti di prodotti in plastica monouso.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

Deve entrare in vigore negli Stati membri il 3 luglio 2021. Le restrizioni di mercato e le disposizioni sulla marcatura dei prodotti si applicano a partire dal 3 luglio 2021, mentre i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie si applicano a partire dal 3 luglio 2024. Le misure relative alla responsabilità estesa del produttore si applicano a partire dal 31 dicembre 2024.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

Rifiuti (Commissione europea).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2001/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Le successive modifiche alla Direttiva 2008/98/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

Si veda la versione consolidata.

Marco Benedetti
m.benedetticonsulting@gmail.com

Redazione

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