Sempre consentito il fotovoltaico in area agricola

deroga impianti fotovoltaici su terreno agricolo 2014 2015

Anche se non si è imprenditore agricolo!


Il Consiglio di Stato con la sentenza 4755 del 26 settembre 2013 ha avuto modo di precisare che l’art. 12, settimo comma, del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 consente, in attuazione della diretttiva 2001/77/CE, una deroga alla costruzione in zona agricola di impianti da fonti rinnovabili che per loro natura sarebbero incompatibili con quest’ultima.

Peraltro, l’art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

La norma costituisce, più che espressione di un principio, attuazione dell’obbligo assunto dalla Repubblica nei confronti dell’Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest’ultima con la richiamata direttiva 2001/77/CE.

In particolare il Supremo Collegio, pur ritenendo che l’installazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola fosse in contrasto con l’art. 44 della L.R. del Veneto, 23 aprile 2004 n. 44 e con l’art. 30 delle norme teciniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Canaro nella parte in cui individuano gli interventi ammissibili in zona agicola, ha sottolineato come il citato art. 12, comma 7 D. Lgs. 387/2003 costituisca più che l’espressione di un principio, l’attuaizione di un obbligo assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti dell’Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest’ultima con la richiamata direttiva 201/77/CE.

Di conseguenza, la stessa vincola l’interpretazione della pur sopravvenuta legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 44, che non può essere intesa nel senso dell’implicita abrogazione della norma statale.

Invero, la dimostrazione dello “status” di imprenditore agricolo da parte di chi intenda edificare in zona agricola è preordinata alla salvaguardia delle sue caratteristiche urbanistiche, ed in concreto ha lo scopo di prevenire l’utilizzo dell’agro a scopi residenziali.

Tale necessità non ricorre in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, che per sua natura deroga, in base alla norma più volte richiamata, all’ordinaria destinazione agricola dei terreni interessati.

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