Rinnovabili e accumulo, dal GSE le norme per l’integrazione

accumulo fotovoltaico italia regole invio gse Dal primo Gennaio 2015 sarà possibile installare impianti di accumulo previa dotazione di apparacchiatture di misurazione.


Nuovo focus sui sistemi di Accumulo. Dopo la pubblicazione da parte dell’Autorità per l’Energia della delibera contenente le modalità di accesso e di utilizzo della rete pubblica nel caso di sistemi di accumulo di energia elettrica, il GSE fa chiarezza sulle regole relative all’erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili. In base a quanto previsto dalla delibera 574/2014/R/EEL dell’AEEGSI a partire dal 1° gennaio 2015 è possibile installare sistemi di accumulo su impianti incentivati e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, che richiederanno pertanto dei nuovi requisiti di misura; dal nuovo regolamento sono esclusi gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto che accedono agli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 per i quali l’installazione di sistemi di accumulo, non è operativamente compatibile con l’erogazione degli incentivi di cui ai medesimi decreti interministeriali. Come riporta il Gestore sul proprio sito web, è necessario che l’impianto su cui viene installato il sistema di accumulo sia dotato di idonee apparecchiature di misurazione.

Nei casi di sistemi di accumulo lato produzione (sistemi installati o nel circuito elettrico AC, eventualmente anche integrato nell’inverter, o nel circuito elettrico DC, nella parte d’impianto compresa tra l’impianto di produzione e il misuratore) e misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle predette apparecchiature deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali;

Nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata da un sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionali e, qualora non fossero presenti, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione AEEG 88/07 e s.m.i.;

Nei casi di sistemi di accumulo istallati in unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e/o l’accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011, si rimanda a quanto disposto dai succitati decreti e dalle “Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)”.

Inoltre il Soggetto Responsabile deve inviare al GSE, entro 30 giorni dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo, la comunicazione di installazione di sistemi di accumulo all’indirizzo di posta elettronica info@pec.gse.it, redatta utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Gestore.

FONTE | Rinnovabili.it

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