Comunità Energetiche: spunti di riflessione sulla forma giuridica
Lombardia: linee guida per reimmissione in falda di acque sotterranee prelevate per usi geotermici
Un significativo atto legislativo per liberare il grande potenziale geotermico in una regione come Lombardia che, con la abbondanza delle acque di falda e grazie alle nuove tecnologie geotermiche a bassa entalpia, basate di pompa di calore geotermica, può riuscire a dare grandissimi ricadute in termini di risparmio energetico, con grandi risultati in termini sia economici che ambientali, dando un sostanziale contributo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico in città simbolo come Milano (vedi post “Con “l’acqua alla gola” si risparmia così“).
Pubblichiamo di seguito l’articolo di approfondimento di Nextville.Dalla Regione Lombardia arrivano indicazioni per predisporre le relazioni da allegare all’istanza autorizzativa, in caso di scarico in falda di acque sotterranee prelevate per scambio termico tramite pompa di calore.
La normativa statale (articolo 104, Dlgs 152/2006) vieta in linea generale lo scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ma prevede anche una deroga per le acque utilizzate per “scambio termico“.
La nuova norma regionale (Dgr 8 febbraio 2017, n. x/6203) da un lato fornisce a chi richiede l’autorizzazione alla reimmissione in falda lo schema di relazione, con i relativi contenuti, che deve essere allegata alla domanda, dall’altro dota l’Autorità competente – in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 della Lr 38/2015 – di tutti gli elementi tecnici necessari al rilascio dell’autorizzazione medesima.
Le nuove regole riguardano unicamente i casi in cui le acque siano prelevate e scaricate nella prima falda e non comprendono quindi casi diversi, come ad esempio lo scarico in corso d’acqua superficiale. Nel provvedimento lombardo inoltre si ribadisce che il prelievo delle acque resta disciplinato dal Rd n. 1775/1933 e dal regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2.
Ne approfittiamo infine per ricordare che, a livello nazionale, la Legge 99/2009 prima e il Dlgs 28/2011 avevano previsto l’adozione di un decreto ministeriale che stabilisse “le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici (…)”. Decreto che oltre un anno fa sembrava in dirittura di arrivo, ma di cui oggi si sono perse le tracce.Riferimenti
• Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)Fonte articolo originale Nextville.it