Impianti a terra: novità dalle liberalizzazioni

Il nuovo testo dell’articolo 65 del Decreto Liberalizzazioni approvato dal Senato introduce novità significative rispetto alla precedente formulazione dello stesso articolo che sicuramente contribuiranno ad accrescere incertezza tra gli operatori.  L’analisi di Eugenio Tranchino, partner dello studio legale internazionale Watson Farley Williams.


Limiti agli incentivi

In un susseguirsi di interventi normativi frammentari, irrazionali ed a limiti del rispetto dei principi di costituzionalità si inserisce il nuovo testo dell’articolo 65 che prevede la possibilità di accedere agli incentivi statali solo per quegli impianti che, anche non rispettando il limite del 10 per cento della superficie agricola destinata alla installazione dei moduli, saranno in grado di completare i lavori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

Le novità

Il Decreto Legislativo 28 del 2011 prevedeva una norma di salvaguardia al divieto di accedere agli incentivi nel rispetto di più stringenti criteri di costruzione, le prescrizioni che (a) la potenza nominale di ciascun impianto non fosse superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, che gli impianti fossero collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; e che (b) non fosse destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente, nel rispetto del principio di affidamento piu’ volte sancito dalla Corte Costituzionale e dal Governo precedente (vedasi cosiddetta Circolare Romani). Con quel decreto si era contemperata l’esigenza di una progressiva riduzione degli incentivi statali a supporto dell’intera filiera dell’industria solare con la salvaguardia del diritto di quegli operatori che, avendo pianificato investimenti sulla base di un quadro normativo e regolamentare che non poneva di fatto limiti alla costruzione, si trovavano dinanzi ad un cambiamento normativo per loro penalizzante.

Verso un blocco degli investimenti

Disattendendo tale impostazione, il Decreto Legge del 24 Gennaio 2012 ha, infatti, di fatto bloccato tutti gli investimenti nel settore, nonché la prosecuzione dei lavori di completamento degli impianti (collocati a terra ed in aree agricole) che non erano ancora stati connessi alla rete, introducendo un divieto assoluto di accesso agli incentivi statali ad eccezione di quegli impianti che avessero completato i lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto, sempre e comunque rispettando i limiti del 10 per cento della superficie del terreno e della potenza nominale dell’impianto, abrogando, esplicitamente, la norma di salvaguardia per le iniziative in corso.

All’emanazione di tale disposizione, è da ritenere che quasi tutti gli investimenti in corso si siano  bloccati. La nuova formulazione dell’articolo 65 introduce l’eccezione al divieto assoluto di accedere agli incentivi solo per gli impianti (i) da realizzarsi su aree del demanio militare e (ii) che, rispettando i limiti del 10 per cento di cui sopra, saranno in grado di completare i lavori entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per tutti gli altri, che purtroppo rappresentano la maggior parte dei casi, si applicherà il principio dell’accesso alla tariffa solo a condizione che i lavori saranno completati entro 60 giorni.

La continua modifica del quadro normativo di riferimento costituisce un disincentivo agli investimenti in uno dei settori chiave del nostro Paese, di particolare rilievo strategico, in un momento in cui si cerca di uscire dalla crisi favorendo le liberalizzazioni ed il rilancio degli investimenti.

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