“SOS Rinnovabili” chiede in Toscana misure correttive alla L.R. 6/11

“SOS Rinnovabili” è un’Associazione recentemente costituita per sostenere e salvare il settore delle energie rinnovabili che, nonostante l’acquisita consistenza numerica (centinaia di migliaia di occupati e fatturati per molti miliardi di Euro), lo straordinario successo delle fonti rinnovabili e in particolare del fotovoltaico, e la resistenza dimostrata anche nelle fasi più dure della crisi economica da cui anche il nostro Paese stenta a uscire, si è trovato a fronteggiare un provvedimento – il D.Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo u.s. – che di fatto distrugge ex lege tutte le iniziative anche autorizzate e in corso e blocca qualsiasi possibilità finanziaria, in particolare per la fonte fotovoltaica che si è rivelata la più efficiente e dotata dei maggiori potenziali di crescita, determinando il pericolo molto concreto di un disastro sociale ed economico per l’intero Paese, quindi anche per la Toscana, molto più esteso e imprevedibile nelle conseguenze di quanto ancora oggi si possa immaginare, nonché ovviamente l’impossibilità anche solo di avvicinare gli obiettivi europei al 2020, pure se essi stessi molto modesti.


In relazione alla Legge Regionale n. 6/2011 – Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) – “SOS Rinnovabili” rileva che, sul piano della “legittimità”, nella formulazione definitivamente approvata dal Consiglio Regionale, la medesima L.R. appare affetta da vizi sostanziali e significativi, dello stesso tipo di quelli per i quali analoghe Leggi Regionali delle Regioni Molise, Calabria e Basilicata sono state impugnate e bloccate dal Governo.

Tra i principali rilievi di illegittimità si segnalano i seguenti:

  • Art. 6 (“Cumulo di impianti”) – comma 1: di fatto si preclude alle installazioni la grandissima parte del territorio della Toscana (fino a oltre 12 ettari ogni 400 metri quadri di area d’impianto!), ivi inclusi gli impianti realizzati su coperture di fabbricati commerciali e industriali, in violazione del disposto dei punti c) e d) dell’Allegato 3 (paragrafo 17) alle Linee Guida Nazionali (D.M. 10.09.2010), secondo cui l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio.
  • Art. 6 (“Cumulo di impianti”) – comma 3: si introducono misure retroattive, in violazione del divieto generale di retroattività della legge e del principio generale di affidamento in quanto incidente su diritti o aspettative consolidati (in particolare quelli che possano ricadere nel citato l’art.1 del I^ Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
  • Art. 7 (“Perimetrazione”) – comma 3 (e conseguentemente la relativa intestazione della Tabella di cui all’Allegato A): di fatto si preclude, anche se in via teoricamente e precariamente “transitoria”, alle installazioni la totalità del territorio agricolo della Toscana (l’intera Toscana è classificata “IGP” per l’olio toscano), in violazione del disposto dei punti c) e d) dell’Allegato 3 (paragrafo 17) alle Linee Guida Nazionali (D.M. 10.09.2010), secondo cui le zone classificate agricole non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei, inoltre l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente.
  • Allegato A – punto 2 “Eccezioni…”: si introduce un privilegio nell’accesso alla produzione di energia da fonti rinnovabili per le aziende agricole, in violazione del disposto del punto 1.1. delle “Disposizioni Generali” delle Linee Guida Nazionali (D.M. 10.09.2010), secondo cui l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica ed è attività libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 79 del 1999. A tale attività si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio. La scelta di introdurre una qualsiasi discriminazione in funzione del profilo giuridico del soggetto che richiede l’autorizzazione non ottempera quindi al principio suddetto di uguaglianza tra soggetti economici diversi. E’ evidente inoltre come una simile tipologia di approccio al problema possa ripercuotersi contro gli stessi agricoltori, che non potranno nemmeno più avvalersi del sostegno economico, sicuro e privo di rischi imprenditoriali, derivante dell’alienazione temporanea (per es. mediante concessione del diritto di superficie) di porzioni dei propri terreni.

Sul piano concreto e immediato l’entrata in vigore della medesima L.R. n. 6/2011 determinerà, in Toscana, e sicuramente molto oltre l’intenzione sicuramente positiva del Legislatore, un effetto non dissimile da quello del D.Lgs. approvato dal Governo il 3 marzo 2011 in quanto di fatto precluderà alle installazioni fotovoltaiche, fino a nuovi provvedimenti ovvero ad auspicabili misure correttive urgenti, qualsiasi area agricola dell’intero territorio regionale, anche marginale e sostanzialmente improduttiva ovvero non sufficientemente redditizia per la sostenibilità colturale, nonché, ai sensi dell’art. 6 comma 1, impedirà perfino le installazioni sulle coperture degli edifici commerciali e industriali!

Per queste ragioni, l’Associazione chiede alla Giunta Regionale Toscana l’adozione urgente di misure correttive alla L.R. n. 6/2011, finalizzate a rimuovere tutti i suddetti profili di illegittimità, nonché più in generale a rimuovere gli evidenti ostacoli preclusivi all’ulteriore positivo sviluppo delle infrastrutture energetiche rinnovabili necessarie alla Toscana e all’Italia, ovviamente e sempre nel rispetto di tutti i pregi territoriali, paesaggistici e agricoli.

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