La vicinanza a un futuro impianto eolico non basta per agire in giudizio

impianto eolico collina

La mera vicinanza di un’abitazione a un sito individuato per la realizzazione di impianti, aventi possibili impatti sull’ambiente, non legittima di per sé il proprietario a “insorgere avverso i relativi provvedimenti di approvazione”. Lo afferma il Tribunale amministrativo della Campania – con sentenza 13 febbraio 2012, n. 201


– con riguardo alla questione dell’autorizzazione concessa dalla regione Campania a Sorgenia per l’installazione e l’esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 9,35 MW, da ubicare nel comune di Laviano (Sa).  Un’area situata nelle vicinanza di alcune abitazioni. Tanto che i proprietari hanno richiesto l’intervento del tribunale sostenendo la propria legittimazione ad agire in base al criterio della vicinitas. Sostengono infatti che il rapporto di immediata contiguità tra l’impianto e l’abitazione di proprietà del ricorrente è tale da integrare la situazione di “vicinitas” che sarebbe idonea a fondare la legittimazione all’impugnazione in materia. Rivelando, inoltre, come l’incidenza paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica e la creazione di zone di rispetto nelle quali siano ricomprese parti del territorio di comuni limitrofi e dalle quali discenderebbero effetti negativi in merito alla fruibilità del territorio medesimo, configurano un “vulnus” idoneo a fondare la legittimazione ad agire.

Ma la tesi portata dei due proprietari non convince il Tar, perché per agire in giudizio è necessario dimostrare il pregiudizio effettivamente subito. Ossia occorre la dimostrazione dell’esistenza del danno che il soggetto subisce nella sua sfera giuridica a causa del provvedimento di approvazione dell’impianto o per il fatto che la localizzazione di quest’ultimo riduce il valore economico del fondo di sua proprietà situato nelle vicinanze o perché le prescrizioni dettate dall’autorità competente in merito alle modalità di gestione dell’impianto non sono idonee a salvaguardare la salute di coloro che vivono nelle vicinanze.

E al riguardo, ad avviso della giurisprudenza, l’interesse fatto valere dal proprietario non configura solo un “interesse diffuso” alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un interesse personale attuale e concreto laddove egli dimostri, con documentazione agli atti, che i provvedimenti adottati dall’amministrazione, relativi all’impianto o all’opera che s’intende costruire, hanno incidenza sfavorevole, direttamente e personalmente, sulla sua posizione.

Eleonora Santucci

Fonte: greenreport.it

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