Il conto energia termico per le Biomasse

l conto energia per il settore delle rinnovabili termiche è in dirittura di arrivo. Premia le basse emissioni e la qualità dell’impianto. Gli interventi, gli incentivi e i requisiti per le singole tecnologie a biomassa.


Le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili hanno fino a ora riguardato in larga parte l’energia elettrica, malgrado le proiezioni del Piano d’Azione Nazionale per l’energia da fonti rinnovabili (PAN) indichino che il 48% dell’energia rinnovabile attesa al 2020, calcolata come tonnellate equivalenti petrolio, sarà costituita da energia termica. Le stime del piano assegnano alle biomasse il ruolo più rilevante nella quota di termica rinnovabile dal raggiungere, pari al 54%. In questo contesto il raggio d’azione del decreto attuativo per il “conto termico” dovrà riguardare, secondo il testo più recente, due specifici ambiti:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti;
  • interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da FER.

In questo approfondimento ci limiteremo a illustrare la seconda opzione con particolare riferimento alla termica da biomassa.

Preliminarmente il provvedimento dovrà stabilire come intende definire la soglia delle “piccole dimensioni”. La bozza fissa questo tetto nella potenza termica nominale inferiore ai 500 kW, riferita al singolo edificio o unità immobiliare. Riteniamo che questo limite sia condivisibile anche perché si sovrappone perfettamente al confine previsto nella norma EN 303-5 per le caldaie di riscaldamento a combustibili solidi, nella suo recente aggiornamento.

Il decreto è principalmente rivolto a soggetti pubblici, inclusi gli istituti autonomi case popolari, gli enti e le aziende che gestiscono l’edilizia residenziale, che eseguono a proprie spese interventi di incremento di efficienza energetica negli edifici esistenti e interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili con sistemi ad alta efficienza. Tuttavia per alcuni specifici interventi, tra i quali i generatori di calore alimentati a biomasse, il decreto ammette ai benefici anche persone fisiche, i condomini, gli enti e soggetti titolari di reddito di impresa.

Quali interventi

Nel settore delle biomasse è incentivabile la sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati a biomassa (legna, cippato, pellet) della potenza termica nominale inferiore ai 500 kW. Sono ammessi esclusivamente i generatori di calore a biomassa installati in sostituzione di impianti alimentati a biomassa, a gasolio o carbone preesistenti e con efficienza di generazione inferiore. L’incentivo quindi non potrà in alcun modo riguardare gli interventi obbligatori sui nuovi edifici, finalizzati alle prescrizioni di termica da rinnovabili previste per legge. Per le biomasse l’incentivo è rivolto alle categorie apparecchi domestici e caldaie.

Per poter beneficiare dell’incentivo il decreto prevede tre fondamentali condizioni:

  • certificazione degli standard qualitativi di apparecchi e impianti;
  • certificazione o conformità alle norme di qualità dei biocombustibili impiegati;
  • manutenzione biennale obbligatoria dei generatori e delle canne fumarie.

Per le singole tecnologie di conversione energetica a biomasse sono richiesti specifici requisiti che sono indicati sotto.

L’incentivo

Non si tratta di una detrazione fiscale dalle tasse, ma di un incentivo erogato tramite un contratto di diritto privato tra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, cioè colui che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi.

Per gli apparecchi domestici (stufe e termocamini) l’incentivo sarà erogato in due annualità, per le caldaie in cinque annualità. Il valore economico del contributo è commisurato alla produzione di energia termica ed è determinato sulla base di una tabella che contiene i seguenti parametri presi a riferimento:

  • le zone climatiche;
  • la potenza di apparecchi e caldaie suddivisa in classi omogenee.

Quindi, sulla base della zona climatica del Comune in cui ricade l’edificio oggetto dell’intervento e della potenza del generatore di calore, è possibile stimare la quantità di energia termica prodotta e quindi determinare il valore dell’incentivo.

Un bonus per le emissioni

Il decreto ha previsto un sistema premiante per apparecchi e caldaie che presentano livelli di emissioni ulteriormente ridotti rispetto ai criteri base per l’accesso. Il meccanismo è costituito da due coefficienti di moltiplicazione che aumentano l’incentivo in relazione a classi emissive con valori inferiori espresse in milligrammi per normal metro cubo di particolato primario (mg/Nm3), comprensivo della frazione condensabile. Quindi a minori emissioni di polveri, maggiore potrà essere l’incentivo.

Va dato atto positivamente dell’attenzione finora dimostrata dalle istituzioni coinvolte nel provvedimento rispetto alle osservazioni, proposte e suggerimenti che nel merito come associazione degli operatori del settore abbiamo presentato, tuttavia i tempi per l’emanazione del decreto attuativo si sono dilatati. Hanno influito sicuramente alcune incertezze determinate dai recenti provvedimenti riguardanti le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico. Sotto questo profilo riteniamo che vada fatta chiarezza nelle politiche di promozione delle rinnovabili termiche, distinguendo tra gli interventi riferiti all’involucro dell’edificio finalizzati ad aumentare l’efficienza energetica e quelli che sono rivolti alla produzione energetica. Siamo dell’avviso che le detrazioni fiscali non debbano in alcun caso sostituire gli incentivi previsti per il settore privato nella bozza di decreto attuativo. Se così fosse, il Decreto legislativo 28/11 che ha recepito la direttiva europea sarebbe disatteso.

Naturalmente i due meccanismi non possono e non devono in alcun modo essere cumulati bensì, riteniamo, devono essere alternativi e scelti dal consumatore. La nostra preferenza al sistema “conto energia termico” è motivata dal fatto che tale proposta è collegata a elementi qualitativi, incentiva l’energia rinnovabile prodotta, premia l’impegno all’innovazione e stimola i consumatori e gli operatori a migliorare; è quindi un provvedimento quadro che persegue un insieme di obiettivi, mentre la detrazione fiscale è generica e appiattisce il settore; inoltre, attraverso il decreto “termica” si promuove la qualità dei combustibili legnosi e la professionalità degli installatori; infine, il meccanismo della detrazione fiscale è un sistema instabile, spesso modificato nei tempi e nell’entità dell’agevolazione, suscettibile alle variabili delle congiunture economiche.

Abbiamo invece la necessità di un sistema stabile e certo sul quale costruire una strategia produttiva e di mercato almeno decennale. Ci sono tutte le condizioni affinché si possa approvare questo decreto attuativo e far partire, finalmente, un provvedimento atteso e utile.

I requisiti per le singole tecnologie

Caldaie a biomassa:

  • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5
  • rendimento termico utile non inferiore 87% + log(Pn), dove Pn è la potenza nominale dell’apparecchio
  • emissioni in atmosfera non superiori a precisi limiti fissati con apposita tabella e certificate dal produttore
  • nel caso di alimentazione manuale vige l’obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico, dimensionato secondo quanto previsto dalla norma EN 303-5. Per le caldaie ad alimentazione automatica l’accumulo termico deve essere non inferiore a 20 l/kW
  • il pellet utilizzato deve essere certificato e conforme alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2

Stufe e termocamini a pellet:

  • conformità alla norma UNI EN 14785
  • rendimento termico utile maggiore dell’85%
  • emissioni in atmosfera non superiori ai limiti fissati e certificate dal produttore
  • il pellet utilizzato deve essere certificato e conforme alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2

Termocamini a legna:

  • siano installati esclusivamente in sostituzione di camini aperti
  • conformità alla norma UNI EN 13229
  • rendimento termico utile maggiore dell’85%
  • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 12, come certificate dal produttore

Stufe a legna:

  • conformità alla norma UNI EN 13240
  • rendimento termico utile maggiore dell’85%
  • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 12, come certificate dal produttore

FONTE: Qualenergia

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