Valutazione d’impatto ambientale: rinnovabili e innovazioni PNRR

Valutazione d’impatto ambientale: tra fonti energetiche rinnovabili e innovazioni del PNRR. Articolo di Gabriele Gennarini di GreenSquare Italia.

Introduzione

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è un procedimento di accertamento della compatibilità ambientale di una specifica attività o progetto che interessi un territorio più o meno esteso. Il suo obiettivo è stimare la portata dell’incidenza del progetto o attività sotto il profilo ecologico e il risultato della valutazione condiziona la fattibilità dell’opera.

In un mondo sempre più attento alla sostenibilità e alla riduzione dell’impronta ecologica, è prevedibile che anche la VIA si ritagli nuovi spazi come parte integrante della preparazione delle attività dei privati e dei poteri pubblici. Infatti in materia è intervenuto di recente il nuovo decreto semplificazioni, attuativo del PNRR, con riguardo ai piani di spesa in materia di rivoluzione verde transizione ecologica. La maggiore voce di spesa tra le 6 “missioni” del PNRR). Più avanti si descriveranno in breve anche queste novità legislative.

Valutazione d’impatto ambientale: cos’è e come si fa

I riferimenti normativi fondamentali in materia di VIA sono la Dir. 2011/92/UE, il dlgs. 152/2006 (codice dell’ambiente) e ora il dl. 13/2023 (decreto semplificazioni). La valutazione in questione consiste fondamentalmente in una descrizione e valutazione degli effetti del progetto su determinati fattori ambientali indicati dalla legge.

Oggetto della VIA sono tutti i progetti idonei a produrre effetti significativi e negativi sulla salute e sulla popolazione umana, sulla biodiversità, sul territorio, suolo, acqua, aria o clima, sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Per alcuni tipi di progetti indicati dalla legge l’impatto ambientale è presunto, perciò la VIA è sempre richiesta. Per altri la valutazione è casistica.

Nel caso dei progetti per cui questa valutazione è richiesta dalla legge, costituisce uno dei presupposti o comunque parte integrante del procedimento di approvazione o autorizzazione da parte della P.A.. E dal suo esito positivo (ossia la conclusione che l’impatto ambientale è tollerabile e sostenibile) dipende la legittimità dell’opera o dell’intervento. Sono annullabili per violazione di legge i provvedimenti amministrativi adottati in assenza di VIA sul progetto per cui è richiesta.

Va rilevato che, ai sensi del DM 52/2015, ogni progetto sottoposto a VIA va valutato anche in relazione agli altri progetti che interessano lo stesso territorio. Tenendo conto dell’impatto ambientale complessivo e delle soglie di impatto determinate dalla legge. Questo impedisce di frammentare un progetto sostanzialmente unitario in progetti più piccoli in modo che ciascuno di essi, singolarmente, rimanga sotto soglia.

Riguardo il processo di realizzazione e approvazione della VIA, l’autorità competente è il Ministero dell’Ambiente. E il provvedimento è emanato dal Ministro stesso, di concerto col MIC (Ministero della Cultura). A livello regionale sono competenti le autorità indicate dalle leggi regionali. Pertanto, chi intenda proporre una VIA deve predisporre lo studio di impatto ambientale con i contenuti minimi previsti dalla legge. Questi comprendenti analisi e descrizioni tecniche. E una sintesi non tecnica da rendere comprensibile al pubblico, per metterlo in condizione di intervenire in modo informato.

In alcuni casi il procedimento comprende anche la verifica di assoggettabilità (che accerta la soggezione del progetto al regime di VIA) e la valutazione ambientale strategica (VAS), sulle quali non ci soffermeremo in questa sede.

Il proponente deve presentare istanza all’amministrazione competente allegando il progetto definitivo, lo studio d’impatto ambientale, la sintesi non tecnica. E un avviso che l’amministrazione pubblicherà sul proprio sito web sempre per ragioni di trasparenza.

Segue una fase di consultazione (anche pubblica) e dei termini entro i quali il procedimento è aperto a interventi e osservazioni da parte della collettività. L’autorità competente cura la fase tecnico-istruttoria e conclude il procedimento con un provvedimento espresso e motivato di efficacia non inferiore a 5 anni. Dopo l’emanazione del provvedimento e per tutta la durata dei suoi effetti, l’amministrazione competente ha poteri di controllo e monitoraggio dell’effettiva ottemperanza alle condizioni e misure indicate per la realizzazione dell’opera. Potendo arrivare alla revoca della VIA nei casi di infrazione più gravi.

La Valutazione d’impatto ambientale sulle fonti rinnovabili e la nuova disciplina del decreto semplificazioni

Accanto al codice dell’ambiente e (per l’aspetto procedurale) alla l. 241/1990, per le procedure di VIA nei progetti relativi alle fonti energetiche rinnovabili il testo normativo di riferimento è il dlgs. 387/2003 (in particolare l’art. 12) sul procedimento di autorizzazione unica.

Le procedure per le fonti rinnovabili sono ora oggetto di un nuovo intervento legislativo ad opera del dl. 13/2023 (cd. decreto semplificazioni) dello scorso 24 febbraio, che si inserisce nelle disposizioni urgenti in materia di PNRR. Il decreto semplificazioni introduce un pacchetto di misure volte proprio a semplificare la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Velocizzando quindi il loro apporto alla transizione ecologica. Questa, come accennato, costituisce l’investimento più importante tra quelli del PNRR. Tra queste figurano procedure per velocizzare e semplificare l’iter di installazione di impianti fotovoltaici e un ampliamento dei luoghi in cui questi interventi sono realizzabili. Ma anche una importante semplificazione sulla VIA. Questa sarà ora inclusa nel provvedimento di autorizzazione unico per impianti a fonti rinnovabili e il relativo procedimento andrà concluso dalla P.A. entro 150 giorni. Velocizzando quindi anche i tempi della procedura.

Il decreto istituisce anche una procedura specifica e accelerata per lo sviluppo dell’idrogeno verde (quello prodotto da fonti rinnovabili). Per gli impianti che producano questo tipo di idrogeno la competenza sarà esclusivamente statale e non più anche regionale.

Conclusioni

L’attenzione di tutti gli attori, pubblici e privati, ai temi della sostenibilità e della transizione ecologica aumenta. E con essa aumentano le opportunità per dare i più diversi tipi di contributo alla “rivoluzione verde”. Le imprese hanno sempre più opzioni per entrare nel settore e avvalersi del supporto di altre imprese, banche o organi pubblici. Supporto che può essere anche economico, in forma di finanziamenti per progetti ecosostenibili.

Un singolo articolo non può essere sufficiente a dare tutte le indicazioni utili in un settore così vasto e sempre più regolamentato. Per questo è bene che gli interessati si rivolgano a uno studio di consulenza specialistica per comprendere come muoversi al meglio.

Redazione

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