TAR: i pannelli FV non alterano il paesaggio [Sentenza ufficiale allegata]

È una sentenza storica quella con la quale il TAR del Veneto  ha accolto favorevolmente il ricorso, contro la Soprintendenza dei beni culturali e contro il comune di Susegana (TV), da parte di una famiglia proprietaria di una villetta su cui volevano installare un impianto fotovoltaico da  pochi KW per autoconsumo


(sentenza n.48/2012). E anche se le sentenze del TAR non costituiscono Norma applicabile, sicuramente farà riflettere altri giudici e reagire altri cittadini cui la Soprintendenza potrebbe dare parere negativo al’installazione.

Ma guardiamo la vicenda in questione. Che inizia quanto la famiglia di proprietari di una villetta d’abitazione monofamiliare nella zona che circonda il medievale castello di Collalto, in un’area residenziale soggetta a vincolo paesaggistico, hanno deciso d’installare dei pannelli fotovoltaici, integrati con il tetto dell’abitazione. Hanno pertanto richiesto una prima autorizzazione paesaggistica, sulla quale si è pronunciata negativamente la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, assumendo che l’intervento sarebbe stato incompatibile con i valori paesaggistici tutelati. Ne è seguito provvedimento a firma del responsabile del procedimento del Comune di Susegana, con il quale è stata comunicata la determinazione definitiva di diniego sull’istanza di autorizzazione paesaggistica.
Nel frattempo, decisi a costruire il loro impianto, i richiedenti hanno presentato un nuovo progetto, ritenuto meno impattante, ma anche su questo la Soprintendenza (e il Comune con essa) si è pronunciata negativamente in quanto ha ritenuto che i moduli fotovoltaici costituiscano un “degrado per l’ambiente circostante, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni”.

Nella sentenza del TAR si legge, invece: “Affermare che un simile intervento possa alterare il panorama della zona non pare ragionevolmente sostenibile, considerato che il Castello di Collalto, ragione e perno del vincolo, si trova a chilometri di distanza: la presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante”. E prosegue: “In altri termini, non s’intende affermare che, nello specifico contesto, quei pannelli non aggravano un ipotetico preesistente degrado, ma invece che gli stessi si pongono come un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo trasforma”.
Ora la famiglia trevigiana può, quindi, realizzare il suo impianto fotovoltaico “conquistato” con pazienza e caparbietà, evidenziando una volta di più quanto sarebbe opportuna l’emanazione di un decreto sulla semplificazione dell’installazione degli impianti fotovoltaici nelle aree vincolate.

LEGGI LA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO

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