Lombardia: dal 1° ottobre 2018 restrizioni per i generatori di calore a biomassa legnosa e a pellet

Giro di vite della Regione Lombardia sulle emissioni nell’ambito delle nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria con la restrizione all’utilizzo di impianti a biomasse, dal momento che dal 1 ottobre 2018 alcune tipologie di impianti poco performanti dal punto di vista emissivo e di efficienza energetica non potranno più essere utilizzati sull’intero territorio regionale, sia se già esistenti che se di nuova installazione.

Divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate nella «Tabella 1. Classificazione ambientale dei generatori di calore», dell’allegato 2 alla d.g.r. 5656 del 3 ottobre 2016 per le classi di appartenenza “tre stelle” – per i generatori che verranno installati dall’1.10.2018 – e “quattro stelle”, per i generatori che verranno installati dall’1.1.2020.

È quanto stabilisce la Regione Lombardia con D.g.r. 18 settembre 2017 – n. X/7095 recante “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di bacino Padano 2017”.

Pubblicata sul Burl Serie Ordinaria n. 38 di ieri 21 settembre, questa delibera della Giunta regionale lombarda dispone inoltre che i generatori di calore alimentati da biomassa legnosa possano essere mantenuti in esercizio se aventi prestazioni emissive, individuate nella suddetta Tabella 1, non inferiori a quelle per le seguenti classi di appartenenza, verificabili secondo le indicazioni dettate in premessa per l’identificazione della classe di appartenenza:

  • «due stelle», per i generatori che saranno in esercizio dall’1.10.2018;
  • « tre stelle», per i generatori che saranno in esercizio dall’1.1.2020.

Dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è consentito solo l’utilizzo di pellet che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

La nuova D.g.r. inoltre integra l’allegato alla dgr n. 3868 del 17 luglio 2015, denominato «Disposizioni per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici – Aggiornamento della disciplina regionale», prevedendo, tra le disposizioni regionali che prevalgono su quanto previsto nel d.lgs. 192/2005 e nei relativi decreti attuativi, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 su tutto il territorio regionale, ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.g.r. n. 2605/11. Tale disposizione è applicabile anche nell’ipotesi di ristrutturazione rilevante degli edifici, come definita all’art. 2, lett. m), del d.lgs. 28/2011.

Infine, viene disposto di non incentivare gli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regionali di prossima emanazione di utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all’efficientamento energetico, nel territorio regionale ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.G.R. n. 2605/11.

Fonte articolo originale: Casaeclima.com

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