La Contrattualistica nelle Comunità Energetiche Rinnovabili

La Contrattualistica nelle Comunità Energetiche Rinnovabili spiegata da GreenSquare Italia, consulenti legali nel settore energia.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano una delle declinazioni in cui si sta rivoluzionando il mercato energetico. Sono quindi un modello innovativo per la produzione, lo scambio nonché il consumo di energia da fonti rinnovabili.

A fondamento troviamo la lotta allo spreco energetico e la condivisione di un bene di primaria utilità ad un prezzo concorrenziale. Agevolato dall’esistenza di incentivi in grado di fornire supporto per una durata ultraventennale.

Passando dal modello centralizzato di produzione energetica al modello decentralizzato “Smart Grid”, è concesso a chiunque sia in grado di produrre energia da fonti rinnovabili di entrare a far parte di una comunità energetica rinnovabile. Quindi per accedervi sarà sufficiente installare sulla propria unità immobiliare un impianto in grado di produrre energia green. Ad esempio, i pannelli solari con batterie di accumulo. Così da poter distribuire l’energia in eccesso agli altri membri della rete. In alternativa sarà possibile accedervi anche in qualità di mero consumatore passivo. Il quale, tuttavia, ha deciso di aderire alla CER mettendo a disposizione i propri consumi per il calcolo dell’incentivazione.

Tale sistema è volto a creare un mercato equo e solidale che nello stesso tempo produca benefici ambientali sociali, sanitari ed economici.

A regolamentare la CER è lo Statuto, che disciplina i rapporti interni ed esterni alla Comunità.

Si aderisce alla CER tramite sottoscrizione di un contratto. E possono partecipare privati cittadini, enti pubblici, PMI purché almeno uno dei componenti sia in possesso di un impianto di produzione di energia rinnovabile. Tale soggetto sarà indicato con il termine PROSUMER.

Il PROSUMER auto consumerà l’energia che produce. L’energia in eccesso sarà destinata ai CONSUMER. Il sistema funziona anche se le singole utenze non sono effettivamente collegate: si parla di autoconsumo virtuale.

Contratto Costitutivo

La CER deve essere un soggetto giuridico: capace di esser titolare di situazioni giuridiche soggettive. Non deve avere lo scopo di lucro come scopo principale. Pertanto, la forma giuridica in cui può costituirsi, è solo quella che preveda uno scopo principale differente dallo scopo di lucro.

Il diritto di ingresso deve essere garantito a tutti i soggetti secondo quanto prescritto dalla legge. E purché localizzati nel perimetro della condivisione energia (ad ora ancora cabina secondaria, a breve si tratterà di cabina primaria).

Tipico modulo è quello delle ASSOCIAZIONI le quali, in via accessoria, possono svolgere attività economica. Viene, tuttavia, fatto divieto di distribuzione degli utili. Le associazioni devono essere legalmente riconosciute così da aversi autonomia patrimoniale perfetta: effetti patrimoniali ricadranno quindi solo sull’associazione che ne risponderà come realtà terza.

Sono previsti dalla legge anche altre differenti forme aggregative quali ad esempio i consorzi svolgenti attività esterna o le società cooperative.

Per far fronte ad uno degli aspetti pratici di maggior rilievo, quello della disponibilità di adeguati spazi ove collocare un impianto fotovoltaico, si prevede la possibilità di prendere in locazione tetti e /o terrazzi – opportunamente esposti – da parte del soggetto investitore in CER. Sarà possibile quindi, stipulare dei contratti di affitto di aree come terrazze e lastrici solari (i tetti piani di palazzi, magazzini o strutture commerciali, che presentano favorevoli caratteristiche di accessibilità ed edificabilità) oppure terreni agricoli.

Il contratto di affitto prevede due tipologie differenti di durata:

● 20 /25 anni nel caso di tempo determinato
● tempo indeterminato, nel caso in cui il nudo proprietario venda all’investitore il diritto di superficie sul bene de quo

La proprietà dei beni installati (pannelli solari) per la produzione di energia può rimanere in mano all’investitore. In questo caso però una parte dell’incentivazione rischia di andar persa. Potendo godere la comunità solo di autoconsumo e del canone relativo al diritto di superficie concesso per l’installazione del pannello.

Nel caso del contratto di affitto a tempo determinato, una volta scaduto il tempo concordato, il proprietario originario torna in possesso del pieno diritto di superficie. A questo punto potrà decidere se riscattare o meno l’impianto presente. Alla fine del periodo di locazione quindi il proprietario dell’immobile sul cui tetto è stato installato l’impianto fotovoltaico potrebbe ritrovarsi ad essere anche il proprietario dell’impianto. Circostanza che rappresenterebbe un vantaggio.

In alternativa l’investitore può anche decidere di “concedere” esclusivamente un finanziamento volto ad acquistare l’impianto di produzione da energia rinnovabile. Questo consente alla CER di avere l’impianto interno e poter godere di una serie di vantaggi ulteriori rispetto alla situazione di mero autoconsumo.

Effettuato l’investimento iniziale sull’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico sarà necessario che il soggetto investitore (o il prosumer interno alla CER) intervenga preventivamente prevenendo i rischi connessi ad un eventuale malfunzionamento dell’impianto stesso, cui necessariamente sarebbero connesse ingenti perdite economiche. Pertanto, potrà stipulare un Contratto di O & M (Operation & Maintenance) per la gestione e la manutenzione che consenta di programmare e definire in dettaglio il controllo costante delle prestazioni dell’impianto. E che includa anche, eventualmente, uno studio di reverse engineering al fine di correggere scelte progettuali non idonee e porre rimedio ad eventuali errori di installazione.

Normalmente una Comunità Energetica non ha risorse per autofinanziarsi per cui dovrà stipulare dei Contratti di Finanziamento al fine di procacciarsi idonee risorse per sostenersi. Il contratto soddisfa l’interesse del mutuatario (soggetto richiedente il finanziamento) a fruire di un bene fungibile o del denaro e quello del mutuante (soggetto erogante il finanziamento) di ricevere una somma quale corrispettivo del prestito, trattandosi di contratto, di regola, oneroso.

Le modalità di finanziamento più frequenti sono il convenzionamento con il Comune o altri enti territoriali ovvero il ricorso a finanziamenti statali agevolati. Ovvero ancora il convenzionamento con soggetti privati (ivi incluse le banche).

Per rappresentare la CER nei rapporti esterni – anche per la richiesta dei finanziamenti e /o sovvenzionamenti rispetto al GSE – è prevista la nomina mediante conferimento di mandato ad hoc di un soggetto delegato anche definibile soggetto referente. Il rapporto con tale soggetto oltre ad essere determinato dal mero conferimento del mandato anzidetto, è disciplinato dalla sottoscrizione di un Contratto di Servizi. Il cui contenuto non è prescritto dalla legge, potendosi ben adeguare alle esigenze del caso, e potendo avere differente durata determinata nel tempo ovvero indeterminata.

Non è prevista una forma specifica per il contratto di servizi. Tuttavia è di fondamentale importanza, stabilire con buon grado di certezza quale sarà l’oggetto della prestazione da svolgere.

Nel caso poi, di investimenti previsti per la realizzazione di impianti volti alla produzione ed allo scambio di energia rinnovabile, si prevede una regolamentazione nella distribuzione dell’energia prodotta, mediante la costituzione di Contratti di vendita dell’energia, noti come Power Purchase Agreement (PPA). Sono contratti di regola bilaterali per la compravendita dell’energia. Definiscono nel dettaglio tutti i termini e le condizioni per la vendita e l’acquisto di energia elettrica. Compresi il volume di elettricità da fornire, i prezzi negoziati, il bilanciamento tra produzione e consumi e le penali in caso di inadempimento del contratto. Trattandosi di un accordo bilaterale, il PPA può assumere varie forme ed essere quindi adattato alle parti.

Per info e contatti: GreenSquare Italia 
✉️info@greensquareitalia.com📱+39 3280659103

🔗https://www.linkedin.com/company/greensquare-italia

🔗https://www.facebook.com/GreenSquareitalia

🎥https://www.youtube.com/watch?v=5bkJF2OQ3YE

🌎https://www.greensquareitalia.com


📌 Via Piero della Francesca 40 – 20154 Milano📌 Via Boezio 6 – 00193 Roma

Leggi anche Dario Tamburrano e la rivoluzione delle comunità energetiche

Redazione

Articoli correlati

0 0 votes
Article Rating
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Leggi anche La Contrattualistica nelle Comunità Energetiche Rinnovabili […]