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Contratti di rendimento e comunità energetiche

Un nuovo articolo di GreenSquare Italia dove si analizza un contratto specifico, vale a dire l’EPC (energy performing contract – contratto di rendimento energetico), ed il suo possibile utilizzo per le comunità energetiche rinnovabili.

I diversi contratti di EPC come un possibile strumento per la riqualificazione energetica per i privati.

Il contratto di EPC è uno strumento mediante il quale un’impresa, normalmente una ESCO, si impegna ad effettuare lavori volti a migliorare le prestazioni energetiche di un immobile o di un impianto. L’intervento è, principalmente, realizzato dalla ESCO la quale, a sua volta, trarrà beneficio dai risparmi sulla spesa energetica goduti dai beneficiari dell’intervento. Il risparmio energetico o economico ottenuto a seguito dell’intervento sarà utilizzato come parametro per remunerare l’intervento della società nei riguardi del soggetto beneficiario.

Normalmente la ESCO mantiene la proprietà delle installazioni fino alla fine del contratto che, a seconda della tipologia scelta, può avere una durata che mediamente varia dai 5 ai 10 anni.

I modelli di EPC sono diversi e cambiano a seconda delle varie modalità di esecuzione dell’intervento e di finanziamento dello stesso.

Nel caso di intervento finanziato da una ESCO esterna può trovare applicazione il contratto di EPC con il modello c.d. Shared Savings. In questo caso, parte del risparmio economico permane in capo al beneficiario e parte viene attribuito alla ESCO mediante attribuzione di un corrispettivo.

Nel modello c.d. Shared Savings First Out i risparmi finanziari conseguiti vengono integralmente incamerati dalla ESCO fintanto che non sia ripagato l’investimento. Una volta scaduto il contratto tali risparmi finanziari vengono integralmente assorbiti dal soggetto beneficiario.

Un ulteriore modello è invece il Guaranted Savings, in base al quale ESCO garantisce un risparmio energetico minimo sulla base di uno studio di fattibilità.

Al raggiungimento di una determinata soglia di risparmio (di base quello garantito ex post a seguito dello studio di fattibilità) il beneficiario dell’intervento sarà tenuto a versare una determinata somma alla ESCO equivalente ad una percentuale del risparmio energetico ottenuto. In questo caso, invece, il costo dell’investimento è normalmente a carico del cliente finale.

Il nostro ordinamento ha definito per la prima volta, mediante il decreto legislativo 115/2008 che cosa si intende per contratto di rendimento energetico. Anche il legislatore italiano ha garantito che il pagamento del soggetto che fornisce il servizio debba essere subordinato ad un livello di efficienza energetica stabilito contrattualmente.

Il decreto legislativo 102/2014 ha, in parte, derogato tale normativa precedentemente citata. Tra le novità inserite vi è stato l’obbligo di monitoraggio e verifica degli effetti, durante la vigenza del contratto, del rispetto delle misure di efficienza energetica.

Viene poi inserito, quale parametro di valutazione per il guadagno del soggetto ESCO la possibilità di ottenere il riconoscimento di natura economica non solo più sulla base di parametri tecnico ingegneristici quanto piuttosto anche sul risparmio in termini economici concretamente ottenuto.

Come si può agevolmente evincere l’EPC genera un’obbligazione di risultato.

L’allegato 8 al d.lgs. 102/2014 predispone un elenco schematico di quelli che devono essere i contenuti base da inserire all’interno di un contratto di EPC nei quali risulti beneficiaria la pubblica amministrazione.

Tra questi:

  • (1) un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati che dovranno essere ottenuti nel rispetto di standard di efficienza energetica;
  • (2) i termini contrattuali e le modalità di esecuzione e la durata dell’accordo;
  • (3) un dettaglio degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
  • (4) l’indicazione delle fasi relative all’esecuzione degli interventi;
  • (5) l’obbligo che deve coinvolgere entrambe le parti di dare piena attuazione al contratto;
  • (6) disposizioni che disciplinino l’esistenza di requisiti per poter concedere in subappalto a terzi l’esecuzione di talune tipologie di lavoro;
  • (7) descrizione chiara delle implicazioni economico finanziarie del progetto.

Normalmente, tale, tipologia di contratto deve essere corredata da allegati tecnici idonei a dettagliare i requisiti minimi richiesti dalla normativa. Per es. l’elenco chiaro e trasparente relativo alle fasi di attuazione della misura dell’intervento da parte del soggetto fornitore.

Nel caso in cui si desideri passare per un ESCO si possono realizzare benefici di natura organizzativa in quanto la stessa permette, mediante l’organizzazione sotto una medesima unità, di diventare referente che realizza chiavi in mano il sistema da attivare.

Come conseguenza già di per sé l’EPC permetteva ex ante l’intervento di un soggetto terzo.

Adesso potrebbe essere utile configurare il giusto modello EPC per coordinarlo, una volta ottenuta la certezza legale dell’ammontare dell’incentivo ottenuto, a seguito di un apposito business plan, con lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili.

I singoli soggetti beneficiari dell’intervento di efficienza energetica, infatti, ad ottenimento dell’incentivazione, potrebbero, in parte, ripagare i lavori effettuati dalla ESCO mediante ottenimento del beneficio di natura economica loro attribuito per il tramite del regolamento interno di redistribuzione dell’incentivo vigente nella CER.

Leggi anche Contratti di Rendimento Energetico: vademecum

Redazione

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