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Fotovoltaico in zone a vincolo paesaggistico: il caso Firenze

Fotovoltaico a Firenze. Vietato Vietare! L’analisi di Pietro Cambi.

Quella del fotovoltaico e del Comune di Firenze è una storia ormai ultra decennale. Ha visto alti e bassi, via via che l’orientamento politico ed anche la consapevolezza mutava. Da una breve apertura quasi totale, Sindaco Renzi, si è passati, con i successivi regolamenti urbanistici, a severe restrizioni. Restrizioni che di fatto quasi impedivano di installare pannelli fotovoltaici sui tetti del capoluogo toscano. Tali e tante erano le limitazioni e/o le aree completamente interdette.

Eppure il decreto legislativo 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) imponeva ed impone di coprire ricorrendo a fonti rinnovabili una percentuale crescente, attualmente il 50%, delle necessità energetiche di un edificio di nuova costruzione. O soggetto a ristrutturazione rilevante. Anche nelle zone vincolate. 

I regolamenti avevano sei mesi (nel 2011!!) per adeguarsi dopodiché in caso di contrasto tra il decreto e i regolamenti avrebbe fatto fede il decreto.

Diciamolo con chiarezza. Il suddetto decreto è stato bellamente ignorato in tutta Italia ed anche nel Comune di Firenze. Benché vi fosse chiaramente scritto  (comma 3 articolo 11 del D.lgs) che, in mancanza di rispetto di quanto sopra, non avrebbero potuto esser rilasciati permessi a costruire o altri titoli edilizi. 

Di fatto, tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante (anche rifare l’intonaco di un intera palazzina per oltre 1200 metri quadri complessivi lo è!!) in questi 11 anni avrebbero dovuto dotarsi di impianti fotovoltaici. Anche quando il regolamento comunale lo impediva, lo limitava o, tout court, lo vietava in maniera assoluta.

Un’incoercibile guazzabuglio di norme, regolamenti e decreti, legislativi e ministeriali, circolari chiarificatrici e regolamenti attuativi, che si sono succedute nel tempo. L’Associazione Ecolobby, nel Giugno 2021, partendo da una serie di articoli scritti da uno dei suoi soci fondatori, ha scritto una lettera aperta al Ministero della transizione ecologica. Per chiedere lumi e suggerire qualche modifica al quadro legislativo.

Leggi anche: Regolamenti comunali e fotovoltaico: clamoroso rischio di decadenza di migliaia di titoli a costruire Energie rinnovabili: sono obbligatorie per legge ma nessuno lo sa

Il Ministero ha risposto, in sostanza, che il contrasto tra norme locali e norme nazionali esisteva e ne erano consapevoli. E che stavano lavorando per porvi rimedio.

Il Comune di Firenze, nel frattempo, recependo la nuova esigenza di raggiungere gli obiettivi di riduzione del fabbisogno energetico da fonti fossili, e consapevole del mutato atteggiamento dell’opinione pubblica, ha messo mano al regolamento comunale. Ed ha rimosso buona parte dei vincoli che erano presenti, in riferimento all’edificato recente ed a quello storico recente

Sono rimasti esclusi il centro storico e praticamente tutte le zone agricole e rurali, compreso quelle boscate. In particolare, il divieto assoluto è rimasto ed è dichiarato espressamente dagli articoli: 56, 60, 61, 62 del regolamento urbanistico, ai rispettivi punti 7.

Di conseguenza, anche dopo le recentissime modifiche molto pubblicizzate dal Comune, in tutte queste zone è ancora vigente il DIVIETO ASSOLUTO di installare impianti fotovoltaici sui tetti. Anche qualora si sia ricevuto un assenso esplicito dalla Soprintendenza alla loro installazione. 

Il risultato è che chiunque voglia realizzare una ristrutturazione rilevante, magari usufruendo del superbonus, deve arrampicarsi sugli specchi per rispettare la forma, ma non la sostanza, di quanto previsto dalla legge. Inventandosi impossibilità tecniche o alternative in realtà non equivalenti. 

Questo divieto assoluto, si ripete, è INCOMPATIBILE CON il decreto legislativo 28/2011. Decreto che in caso di contrasto con le norme locali, all’articolo 11 comma 7 dichiara espressamente (benché non ve ne sia bisogno, essendo una legge nazionale naturalmente sovraordinata ad un regolamento urbanistico comunale) LA NON APPLICABILITA’ DELLE STESSE.

Disgraziatamente, il Comune tali norme le applica ancora, anche se in attesa di modificare ulteriormente il regolamento urbanistico.

Eppure la soluzione è semplice e non necessità di nessun intervento amministrativo particolarmente complesso. Basterà che l’assessore responsabile faccia presente al suo ufficio tecnico la non applicabilità del regolamento laddove ponga veti assoluti, essendo in contrasto con la legge vigente. Un atto dovuto da un decennio ma… non è mai troppo tardi!

Nessun particolare procedimento amministrativo, due righe ed ecco che, previa verifica in commissione paesaggistica, si potrà finalmente installare pannelli fotovoltaici in tutto il territorio comunale. Ovviamente si intende dopo le opportune verifiche di compatibilità. 

Infine, si fa presente che il parere della Soprintendenza è sempre stato inteso come sovraordinato a quello dell’amministrazione comunale in merito alle zone sottoposte a vincolo. Orbene se tale parere è vincolante quando è negativo, lo è, ovviamente anche quando è positivo. 

Allora perché il Comune non consente di installare pannelli fotovoltaici sui tetti di edifici recenti in zone a vincolo paesaggistico, anche per progetti di ristrutturazione che abbiano ottenuto il parere favorevole vincolante della soprintendenza?

Photo by Kamilla Isalieva on Unsplash

Redazione

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