Fotovoltaico galleggiante: semplificazioni nel Decreto Siccità

Con 75 voti favorevoli, 46 contrari e sette astensioni, il Senato ha approvato in questi giorni il ddl di conversione del Decreto Siccità. Con alcune modifiche anche significative. 

Nel testo si affacciano infatti anche alcune misure specificamente legate al settore energetico, come quella relativa al fotovoltaico galleggiante. E’ stato infatti accolto l’emendamento a prima firma Claudio Fazzone (FI-BP-PPE) nel quale si chiede di semplificare le procedure per gli impianti solari galleggianti in Italia.

Nello specifico l’intervento è orientato a sistemi fotovoltaici realizzati sulle acque di invasi e bacini idrici, compresi quelli delle cave minerarie (dismesse e non), in aree pubbliche o demaniali e ad impianti fotovoltaici a copertura dei canali di irrigazione. Per l’installazione di tali elementi  l’ente concedente dovrà pubblicare sul proprio sito l’istanza di concessione per un periodo di 30 giorni. “Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio”.

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Il titolare della concessione dovrà presentare la propria istanza entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione stessa. L’emendamento al decreto Siccità prevede inoltre che per gli impianti fotovoltaici galleggianti fino a 10 MW di capacità si applichi la procedura abilitativa semplificata (PAS). Fatte salve le disposizioni in materia di VIA e di tutela delle risorse idriche. Per quelli di potenza superiore a 10 MW sarà invece applicata, la procedura di autorizzazione unica. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica.

Nell’arco dei 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, i Ministeri competenti dovranno pubblicare i criteri per l’inserimento e l’integrazione del fotovoltaico galleggiante sotto il profilo ambientale. Un intervento necessario anche “al fine di assicurare un’adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d’acqua e una corretta posizione dell’impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi”.

Redazione

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