Decreto Energia in Gazzetta

Decreto Energia: il testo delle legge di conversione, le novità

Decreto Energia. Dopo il voto finale del Senato della settimana scorsa e la firma del Presidente della Repubblica, la legge di conversione del DL 17/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile.

Si trova come legge 27 aprile 2022, n. 34 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali“.

SCARICA IL TESTO DELLA LEGGE

Scarica il Testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34

Il provvedimento contiene al suo interno una serie di novità che interessano:

  • cessione credito Bonus Edilizi
  • snellimento delle procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili
  • stretta sugli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici pubblici e illuminazione pubblica.

Decreto Energia in Gazzetta: ok alla quarta cessione libera ma con condizioni

La regolamentazione della cessione del credito è cambiata più volte da quando è stata introdotta a favore dei Bonus Edilizi. Fino ad assumere ad oggi lo schema:

1 libera + 2 vincolate ai soggetti qualificati + 1 libera per soggetti qualificati ma solo ai correntisti

In sostanza la prima cessione è ammessa da fornitori e committenti verso qualunque soggetto. Mentre la seconda e la terza cessione possono essere fatte solo alle banche e agli altri intermediari vigilati dalla Banca d’Italia.

La quarta cessione rappresenta una novità introdotta dal Decreto Energia. E può essere fatta solo dalle banche e esclusivamente nei confronti dei propri correntisti. Ciò significa che le banche con plafond di crediti esaurito potrebbero vendere i crediti in più solo ai correntisti

Semplificazione procedure autorizzatorie per gli impianti fotovoltaici

In sede di conversione sono stati approvati diversi emendamenti che si aggiungono al testo originale del decreto introducendo nuove misure. Come il contrasto alla povertà energetica e la semplificazione delle procedure autorizzatorie per impianti fotovoltaici e a fonti rinnovabili.

Circa lo snellimento dei procedimenti autorizzatori per impianti fotovoltaici e a fonti rinnovabili non sarà richiesta nessuna autorizzazione per l’installazione di fotovoltaico e termico. Salvo su edifici considerati beni culturali. L’installazione sugli edifici di pannelli solari, termici o fotovoltaici, sarà quindi liberalizzata.

Stretta sugli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici e illuminazione pubblica

Il Decreto Energia interviene anche su riscaldamento e aria condizionata negli uffici pubblici. Questi subiscono una stretta: la media ponderata delle temperature dell’aria non dovrà superare i 19 gradi in inverno e i 27 gradi in estate. Interventi anche per l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica.

Dal 1° maggio al 31 marzo 2023 “la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici non devono superare rispettivamente i 19 gradi (+ 2 di tolleranza) e non deve essere minore dei 27 gradi (-2 di tolleranza)”.

Non rientrano nella stretta: ospedali, cliniche o case di cura, le strutture di ricovero o cura di minori o anziani. E quelle dedicate all’assistenza e al recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati servizi pubblici sociali.

Altro obiettivo riguarda il taglio delle bollette dei Comuni attraverso azioni che garantiscano una migliore efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica. Una misura che prevede l’istallazione di sensoristica e l’ammodernamento o sostituzione degli impianti o dei dispositivi esistenti applicare di tecnologie più avanzate.

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Redazione

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