decreto MASE

Comunità energetiche rinnovabili: finalmente il Decreto?

Aggiornamento: Pichetto Fratin smentisce  che sia tornato il regolamento delle CER da Bruxelles.

Comunità energetiche rinnovabili, arrivato questo testo in redazione. Siamo in attesa di verificare che sia il testo del Decreto a lungo atteso. Chiediamo a tutti i nostri lettori di mandarci valutazioni scritte: contatti@ecquologia.com

Sintesi del Decreto

Il decreto istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, delle
Comunità di energia rinnovabile e delle configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo
.

Si applica fino al 31 dicembre 2024, ovvero, fino alla data in cui è raggiunto un contingente di potenza finanziata pari a 300 MW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2024.

Accedono all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, che rispettano i seguenti requisiti:

  • a) la potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
  • b) l’avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • c) le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile nell’ambito delle quali operano gli impianti che accedono agli incentivi di cui al presente decreto, sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021. E operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  • d) le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
  • e) gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria. Fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • f) possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 8 del presente decreto).
  • g) gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto.

Determinazione delle tariffe incentivanti e periodo di diritto

  1. La quota di energia condivisa nell’ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria ha diritto ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, calcolata sulla base dell’Allegato 1.
  2. L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del soggetto titolare
    dell’impianto, con facoltà di cessione al GSE
    con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.
  3. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è pari a 20 anni. Considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.
  4. Per i potenziamenti di impianti esistenti gli incentivi di cui al presente decreto si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.
  5. Il GSE provvede ad erogare le tariffe incentivanti di cui al presente Titolo congiuntamente al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA con deliberazione 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022.
  6. La tariffa spettante resta ferma per l’intero periodo di diritto agli incentivi.

Cumulabilità degli incentivi

  1. Gli incentivi di cui al presente Titolo sono cumulabili esclusivamente con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%. In tal caso, la tariffa è calcolata secondo le modalità di cui all’allegato 1 e comunque entro i limiti dell’intensità massima prevista all’articolo 3 comma 1 lettera g).
  2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 119, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, le tariffe incentivanti non si applicano all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus. Per la quale resta fermo il diritto al contributo di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l’obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui al predetto articolo 119, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020….

Leggi anche Comunità Energetiche: le mappe delle cabine primarie

Redazione

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